Deferita la Juve per violazione della lealtà sportiva nel caso stipendi. La procura della Federcalcio ha valutato il caso ed ha contestato la violazione dell’articolo 4.1. Previsto procedimento per giugno.
Caso stipendi, Juve deferita per violazione della lealtà sportiva
Arriva la decisione della procura della Federcalcio. Dopo l’udienza della corte federale d’appello della Figc che lunedì rimodulerà la penalizzazione per il caso plusvalenze, arriva la notizia del deferimento della Juventus per la manovra stipendi. Viene contestata alla Juve la violazione della lealtà sportiva, quindi l’articolo 4.1. Ora il procedimento è previsto per giugno e una possibile penalizzazione riguarderà la stagione 2023\2024. Regolamento alla mano e per aver falsificato il bilancio in ambito di iscrizione al campionato, se venissero applicate le norme c’è il rischio serie B.
Chi è coinvolto?
Il procuratore Federale Giuseppe Chinè ha deferito la Juventus per gli atti e comportamenti di sette ex dirigenti bianconeri Andrea Agnelli, presidente all’epoca, l’ex vicepresidente Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti e Stefano Braghin. Sotto analisi sono gli accordi di riduzione stipendiale di importi sostanzialmente pari a quattro mesi, durante la pandemia, di 17 calciatori. Si tratta di un processo diverso da quello delle plusvalenze, nel quale la Juventus ha ottenuto la momentanea restituzione dei 15 punti sottratti nel mese di gennaio e successivamente ridati verso la fine del mese di aprile.
Cos’è l’articolo 4.1?
L’articolo 4.1 della Corte di Giustizia Sportiva riguarda principi di lealtà, correttezza e probità. Si tratta di una norma autosufficiente che opera da chiusura del sistema e richiama al dovere di tenere una condotta ispirata ai principi sopra elencati. Ecco cosa dice:
I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
E in caso di violazioni? L’articolo dedica un’intera parte alle possibili sanzioni richiamando l’articolo 8:
In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
Ecco cosa prevedrebbero le lettere a), b), c) e g) dell’articolo 8 per le società:
- ammonizione
- ammenda
- ammenda con diffida
- penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente
Invece l’articolo 9 al comma 1 lettere a), b), c), d), f), g) e h) prevede per dirigenti, soci e tesserati delle società:
- ammonizione
- ammonizione con diffida
- ammenda
- ammenda con diffida
- squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa
- divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito Figc, con eventuale richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa
- inibizione temporanea a svolgere attività in ambito Figc, con eventuale richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro.
Cos’è l’articolo 6?
L’articolo 6 della CGS prevede disciplina la responsabilità delle società che risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle
norme federali, risponde ai fini disciplinari dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2. Inoltre viene specificato che:
Le società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell’intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all’art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito.