Autotutela INPS: con la pubblicazione della circolare n. 47 del 17 maggio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato l’adozione di un nuovo regolamento che ha aggiornato le disposizioni legislative che riguardano l’autotutela.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, dal Coordinamento Generale Legale, e dalla Segreteria del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione, fa riferimento alle disposizioni che sono state adottate con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023.

Autotutela INPS: il nuovo regolamento adottato dall’Istituto

Mediante la deliberazione che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha adottato il nuovo “Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela“.

A differenza di quanto era previsto in precedenza, l’Istituto ha la possibilità di intervenire direttamente attraverso l’utilizzo dello strumento dell’autotutela, con il fine di eliminare:

  • vizi di legittimità;
  • incongruenze che derivano da errori di tipo materiale o di calcolo;
  • vizi di merito per motivi di interesse pubblico che non possono essere previsti nel momento in cui viene adottato il provvedimento da parte dell’Istituto.

Nello specifico, l’art. 1 del suddetto regolamento prevede che il procedimento di autotutela INPS possa concludersi con l’adozione di uno dei provvedimenti che andremo a vedere durante il corso dei paragrafi successivi.

Inoltre, in base a quanto stabilito all’interno dell’art. 10:

Non rientrano nel campo di applicazione dell’autotutela, invece, tutte le istanze in cui si portano a conoscenza dell’amministrazione elementi sopravvenuti rispetto alla data di emanazione del provvedimento, non indicati al momento della prima domanda e che comportano l’inizio di un nuovo procedimento basato su diversi presupposti, basato sui medesimi fatti sopravvenuti”.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, ecco qui di seguito tutte le fasi del procedimento, dall’avvio fino all’emanazione dei provvedimenti che portano alla sua conclusione.

Autotutela INPS: come può essere avviato il procedimento?

Il procedimento di autotutela INPS può essere avviato:

  • dietro presentazione di un’apposita proposta da parte di uno dei seguenti soggetti:
    • il dirigente dell’area competente;
    • il funzionario responsabile dell’unità organizzativa che ha emanato il provvedimento viziato;
  • dietro presentazione di un’apposita istanza da parte di qualsiasi soggetto interessato, attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
    • in via telematica;
    • tramite PEC (posta elettronica certificata);
  • in seguito alla presentazione di un ricorso giudiziario o amministrativo.

Conclusione del procedimento: annullamento, rettifica, convalida e revoca

Il procedimento di autotutela INPS si conclude mediante l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti da parte del Direttore della Struttura centrale o territoriale nella quale si trova l’Ufficio che ha emanato il provvedimento viziato:

  • l’annullamento d’ufficio, il quale fa perdere l’efficacia dell’atto adottato, con effetto retroattivo, qualora abbia uno o più vizi di legittimità;
  • la rettifica, che elimina le incongruenze presenti per quanto riguarda gli errori materiali o di calcolo che sono stati commessi all’interno del provvedimento, conservando gli effetti che sono stati già prodotti da quest’ultimo;
  • la convalida (adottabile per i provvedimenti annullabili), che prevede la sanatoria dei vizi presenti all’interno del provvedimento, conservando gli effetti che sono stati già prodotti da quest’ultimo;
  • la revoca, che può essere adottata in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non consentendo la produzione di ulteriori effetti da parte del provvedimento viziato.

I suddetti provvedimenti dovranno contenere al loro interno le seguenti informazioni:

  • l’Ufficio responsabile del provvedimento viziato;
  • l’istruttoria;
  • la motivazione;
  • la prestazione o il diritto riconosciuti o disconosciuti;
  • i termini e le modalità per un eventuale ricorso.

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