Imprese in crisi: con la pubblicazione della circolare n. 46 del 17 maggio 2023 l’INPS ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda gli obblighi informativi e contributivi (ticket di licenziamento) ai quali deve adempiere il curatore nelle circostanze in cui si verifica una cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle ipotesi che sono previste all’interno dell’art. 189 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155“.
Imprese in crisi: le nuove regole sulla cessazione dei contratti di lavoro in caso di liquidazione giudiziale
L’art. 376 del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore a partire dal 15 luglio 2022, ha chiarito che la liquidazione giudiziale non comporta la presenza di una giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro.
Gli effetti di essa, in particolare, sono disciplinati dalle disposizioni contenute all’interno dell’art. 189, recante “Rapporti di lavoro subordinato”.
A tal proposito, il comma 1 del suddetto articolo legislativo prevede che con l’apertura della liquidazione giudiziale non scatti il licenziamento, ma che questo potrà essere intimato “senza indugio” dal curatore per le motivazioni che sono previste dal comma 3, ovvero:
“Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro”.
Pertanto, una volta accertata dal curatore la presenza o meno di una possibilità per continuare l’attività dell’azienda, costui potrà:
- intimare il licenziamento;
- comunicare il subentro nel rapporto di lavoro;
- cessare il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, una volta che sono trascorsi 4 mesi dall’apertura della stessa.
Imprese in crisi: le nuove regole per quanto riguarda i licenziamenti collettivi nella procedura di liquidazione giudiziale
Il comma 6, dell’art. 189, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, rivede quelle che sono le regole per quanto riguarda la disciplina relativa ai licenziamenti collettivi nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è sottoposto ad una procedura di liquidazione giudiziale.
In tali ipotesi, a differenza di quanto indicato nel corso del precedente paragrafo, dove la risoluzione di diritto avviene alla fine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, con decorrenza a partire dalla data in cui c’è stata l’apertura della procedura nei confronti dell’impresa in crisi, il licenziamento collettivo avviene secondo le modalità indicate all’art. 368, commi 1, 2 e 3.
Secondo il comma 3, lett. b):
“Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza”.
Obbligo contributivo del ticket di licenziamento
L’obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento viene disciplinato dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2, commi da 21 a 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, e successive modificazioni.
In particolare, il comma 31 dell’art. 2 prevede che:
“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
Pertanto, il suddetto obbligo sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall’art. 189 sopra citato.
“Nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale”.
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