Imprese in crisi: con la pubblicazione della circolare n. 46 del 17 maggio 2023 l'INPS ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda gli obblighi informativi e contributivi (ticket di licenziamento) ai quali deve adempiere il curatore nelle circostanze in cui si verifica una cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle ipotesi che sono previste all'interno dell'art. 189 del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, recante "Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".
L'art. 376 del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore a partire dal 15 luglio 2022, ha chiarito che la liquidazione giudiziale non comporta la presenza di una giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro.
Gli effetti di essa, in particolare, sono disciplinati dalle disposizioni contenute all'interno dell'art. 189, recante "Rapporti di lavoro subordinato".
A tal proposito, il comma 1 del suddetto articolo legislativo prevede che con l'apertura della liquidazione giudiziale non scatti il licenziamento, ma che questo potrà essere intimato "senza indugio" dal curatore per le motivazioni che sono previste dal comma 3, ovvero:
Pertanto, una volta accertata dal curatore la presenza o meno di una possibilità per continuare l'attività dell'azienda, costui potrà:
Il comma 6, dell'art. 189, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, rivede quelle che sono le regole per quanto riguarda la disciplina relativa ai licenziamenti collettivi nell'ipotesi in cui il datore di lavoro è sottoposto ad una procedura di liquidazione giudiziale.
In tali ipotesi, a differenza di quanto indicato nel corso del precedente paragrafo, dove la risoluzione di diritto avviene alla fine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, con decorrenza a partire dalla data in cui c'è stata l'apertura della procedura nei confronti dell'impresa in crisi, il licenziamento collettivo avviene secondo le modalità indicate all'art. 368, commi 1, 2 e 3.
Secondo il comma 3, lett. b):
L'obbligo contributivo del c.d. ticket di licenziamento viene disciplinato dalle disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 2, commi da 21 a 35, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, e successive modificazioni.
In particolare, il comma 31 dell'art. 2 prevede che:
Pertanto, il suddetto obbligo sussiste in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previste dall'art. 189 sopra citato.
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