Partite IVA apri e chiudi: con la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 156803 del 17 maggio 2023, l’amministrazione finanziaria ha comunicato i nuovi criteri, modalità e termini per quanto riguarda l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA.

Il suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, è stato pubblicato in attuazione delle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 35, commi 15 bis.1 e 15 bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, i quali sono stati introdotti all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale dalla legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).

Partite IVA apri e chiudi: ecco quali sono i criteri di valutazione del rischio

Il comma 15 bis.1 del suddetto DPR prevede delle misure ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni legati all’evasione in materia di apertura di nuove partite IVA.

In seguito, con la pubblicazione dell’art. 1, comma 148, della Legge di Bilancio 2023, sono state aggiunte altre misure per potenziare gli strumenti di analisi del rischio e di controllo delle nuove partite IVA.

Le misure in questione, in particolare, prevedono nuove modalità di controllo per le nuove partite IVA che sono caratterizzate da:

  • brevi cicli di vita;
  • ridotti periodi di operatività.

Le nuove misure, dunque, cercano di contrastare la sempre più crescente prassi legata al mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi e relativi al mancato versamento delle imposte dovute, la quale riguarda anche partite IVA già esistenti che tornano ad essere operative dopo un determinato periodo di inattività.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate effettua delle analisi del rischio ai soggetti sopra citati, sulla base dei dati trasmessi e dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di evidenziare delle eventuali criticità o anomalie presenti per quanto riguarda la violazione di obblighi tributari e simili.

Ecco, in particolare, su cosa verte la valutazione del rischio effettuata dal Fisco e quali sono i criteri su cui essa si basa:

  • elementi di rischio che riguardano il soggetto titolare della ditta individuale, il lavoratore autonomo oppure il rappresentante legale della società, dell’associazione o dell’ente, quali:
    • la criticità nel profilo economico e fiscale;
    • la carenza dei requisiti relativi all’imprenditorialità, alla professionale e all’abituale svolgimento dell’attività;
  • elementi di rischio che riguardano la tipologia e le modalità di svolgimento dell’attività, quali:
    • le anomalie economico-contabili che vengono svolte in maniera grave o sistematica (condotte evasive);
  • elementi di rischio che riguardano la posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, quali:
    • le violazioni delle norme tributarie che vengono effettuate in maniera grave o sistematica.

Provvedimento di cessazione: l’attività si può riaprire con una fideiussione minima di 50.000 euro

Qualora i soggetti titolari di partita IVA abbiano uno degli elementi di rischio che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate li inviterà a presentarsi personalmente presso l’ufficio territoriale dell’amministrazione finanziaria competente.

Dopodiché, qualora il soggetto non si presenti oppure nel caso in cui costui non riesca a produrre della documentazione idonea che riesca a dimostrare l’insussistenza dei suddetti elementi di rischio, allora l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate provvederà alla notifica di un provvedimento di cessazione della partita IVA per il soggetto in questione.

Oltre alla chiusura della partita IVA, dunque, l’amministrazione finanziaria disporrà anche il pagamento di una sanzione in base a quanto previsto all’interno dell’art. 35, comma 15 bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

Una volta emesso il provvedimento, i soggetti interessati potranno richiedere l’attribuzione di partita IVA solamente dopo aver presentato una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria di importo almeno pari a 50.000 euro.

Tale fideiussione dovrà avere una durata di 3 anni e dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate.

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