Pensione quota 103 al via dopo le istruzioni dell’Inps nel messaggio 1681 del 2023 che disciplina vari aspetti dell’uscita dal lavoro e del periodo di prepensionamento del lavoratore, cioè fino alla maturazione della pensione di vecchiaia. Dalle istruzioni dell’Istituto previdenziale emerge la completa impossibilità di continuare a lavorare a meno che non si rinunci alla quota 103 e si scelga il cosiddetto “Bonus Maroni”. Non si potrà “arrotondare” la pensione con altri lavori altrimenti si rischia un anno “sabbatico”, almeno sui pagamenti previdenziali dell’Inps. Ulteriori informazioni fornite nella circolare ricadono nella necessità di stabilire un tetto al trattamento mensile di pensione, alla scelta alternativa con le vecchie quota 100 e quota 102 – qualora ne ricorrano le condizioni – e le finestre di uscita. Ovvero da quando inizia a decorrere il trattamento di pensione anticipata.
Pensione quota 103 Inps, la scelta alternativa di quota 100 o 102: chi può farla?
Pensioni quota 103, finalmente parte il nuovo canale di uscita del 2023 per il prepensionamento dei lavoratori a partire dall’età di 62 anni, unitamente ad almeno 41 anni di contributi. La misura di prepensionamento, che l’Inps chiama “pensione anticipata flessibile”, consente l’uscita dal lavoro dopo presentazione della domanda all’Istituto previdenziale. Quest’ultimo fornisce riscontro dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti. Tuttavia, nel caso in cui durate questa istruttoria, l’Inps dovesse ravvisare la maturazione dei requisiti di quota 100 o quota 102 del richiedente, interpellerà il futuro pensionato invitandolo alla scelta tra l’attuale quota 103 e le precedenti quote. Chi presenta domanda per quota 103 può pertanto optare per quota 100 o 102 qualora ne ricorrano i requisiti.
Pensione quota 103 Inps, quali sono le finestre di uscita anticipata 2023 e i limiti dell’assegno mensile?
Per chi va in pensione con quota 103 è prevista l’operatività della finestra di uscita. In particolare, l’Inps specifica che per:
- i lavoratori autonomi e i dipendenti la pensione decorre dal 1° giorno del mese susseguente all’apertura della finestra di tre mesi, non prima del 1° aprile 2023;
- i dipendenti pubblici rispettano una finestra di sei mesi, non prima del 1° agosto 2023;
- i lavoratori della scuola, dal 1° settembre dell’anno susseguente alla maturazione dei requisiti di pensione;
- ai lavoratori Afam dal 1° novembre dell’anno susseguente alla maturazione dei requisiti.
Per tutti i lavoratori che vanno in pensione anticipata con quota 103 c’è una novità rispetto alle vecchie quote. L’Inps ha infatti fissato dei limiti di imposto della futura pensione consistente nel valore massimo del trattamento mensile non superiore a cinque volte il minimo dell’Inps. Tale limite vale fino all’età richiesta per la pensione di vecchiaia (67 anni per gli anni 2023 e 2024). Pertanto, fino al compimento dei 67 anni, il pensionato non potrà percepire una pensione superiore a 2.818,65 euro (limite fissato per l’anno in corso da rivedere per i successivi anni in base alla rivalutazione), corrispondenti a 36.642 euro all’anno.
Si può continuare a lavorare? La scelta tra cumulabilità e taglio del cuneo fiscale del bonus Maroni
Come per quota 100 e quota 102, anche sulle pensioni a quota 103 vige l’incumulabilità assoluta. Ciò significa che non si possono cumulare i redditi da pensione con quelli da lavoro. L’unica eccezione a questa regola è costituita dallo svolgimento di attività meramente autonome ed occasionali, nel limite di 5.000 euro lordi all’anno. La non cumulabilità dei redditi vige dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione della pensione di vecchiaia. La presenza di redditi derivanti da lavori alle dipendenze, autonomi e anche di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), prodotti sia in Italia che all’estero, comporta la sospensione del trattamento di pensione anticipata per l’intero anno nel quale tali redditi dovessero essere prodotti.
Infine, c’è la possibilità per i lavoratori che rinuncino ad andare in pensione con quota 103 – pur avendone maturato i requisiti – di continuare a lavorare e di non pagare la quota dei contributi previdenziali a proprio carico, pari al 9,19 per cento, sulla retribuzione lorda mensile. A tale sconto, conosciuto come “Bonus Maroni”, deve essere sottratto lo sconto contributivo previsto dal taglio del cuneo fiscale pari al:
- 3% per tutto il 2023 (7% da luglio a dicembre) per i redditi da lavoro alle dipendenze fino a 1.923 euro lordi mensili;
- 2% per tutto il 2023 (6% da luglio a dicembre) per i redditi da lavoro alle dipendenze da 1.923 a 2.692 euro mensili lordi.