Disoccupazione agricola: l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale mette a disposizione dei lavoratori agricoli che svolgono la propria attività di lavoro in qualità di lavoratore dipendente o figure ad essa equiparate, un apposito servizio online all’interno del proprio sito web, grazie al quale è possibile presentare domanda per ricevere un’indennità di disoccupazione mensile.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, ecco qui di seguito tutto ciò che riguarda la disoccupazione agricola: che cos’è, a chi spetta, come funziona, decorrenza, durata, importo, quando e come fare domanda all’INPS.

Disoccupazione agricola: che cos’è e a chi spetta

La disoccupazione agricola, come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, è una prestazione economica che viene erogata da parte dell’INPS ai lavoratori agricoli dipendenti e le figure ad essi equiparate.

In particolare, l’indennità di disoccupazione mensile spetta ai seguenti soggetti:

  • gli operai agricoli che hanno un contratto di lavoro a tempo determinato e che risultano iscritti all’interno degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
  • gli operai agricoli che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che vengono assunti o licenziati durante il corso dell’anno;
  • i piccoli coloni;
  • i compartecipanti familiari;
  • i piccoli coltivatori diretti che risultano iscritti all’interno degli elenchi nominativi per un massimo di 51 giornate mediante versamenti volontari.

Sono, invece, esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio economico i seguenti soggetti:

  • i lavoratori che inviano la domanda per l’indennità di disoccupazione agricola in un momento successivo rispetto alla scadenza prevista dalla normativa vigente in materia;
  • i lavoratori che risultano iscritti all’interno di una delle gestioni autonome o all’interno della Gestione Separata presso l’INPS, ma per i quali il numero delle giornate che sono state lavorate durante il periodo di iscrizione è superiore rispetto a quelle relative all’attività prestata in qualità di lavoratore dipendente;
  • i lavoratori che beneficiano già di una pensione diretta;
  • i lavoratori che hanno prestato la propria attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente non agricolo nel periodo relativo all’anno o ai due anni precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda all’INPS;
  • i lavoratori che presentano le proprie dimissioni volontarie (qui le istruzioni per farlo), ad eccezione di:
    • le lavoratrici madri che si licenziano nel corso del periodo di puerperio;
    • i soggetti che effettuano delle dimissioni per giusta causa;
  • i lavoratori che sono cittadini di un Paese che si trova al di fuori dell’Unione Europea, ma che hanno un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Come funziona? Decorrenza, durata e importo

La disoccupazione agricola viene erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate, per un importo pari al 40% della retribuzione.

Per quanto riguarda la durata della prestazione economica, quest’ultima può essere ridotta nei seguenti casi:

  • per le giornate di lavoro in qualità di dipendente agricolo e non agricolo;
  • per le giornate di lavoro in proprio;
  • per le giornate in cui si percepisce un’indennità di malattia, di maternità, per infortunio, ecc…;
  • per le giornate non indennizzabili.

Per quanto riguarda l’importo della disoccupazione mensile, invece, l’ammontare riconosciuto può essere diminuito per una percentuale pari al 9%, a causa del versamento del contributo di solidarietà, il quale però non è dovuto dagli operai agricoli con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che percepiscono solo il 30% della retribuzione.

Disoccupazione agricola: quando e come fare domanda all’INPS?

La domanda per la disoccupazione agricola deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la fine dell’attività lavorativa.

La presentazione all’INPS deve avvenire con modalità telematiche, ovvero:

  • tramite il servizio online presente sul portale web dell’Istituto ed accessibile mediante l’utilizzo delle proprie credenziali SPID, CIE o CNS;
  • telefonando al contact center integrato, al numero verde 803 164 (da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (da rete mobile);
  • tramite i servizi telematici che vengono offerti dagli enti di patronato e dagli intermediari dell’Istituto.

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