DIS-COLL: l’INPS mette a disposizione di alcune tipologie di lavoratori che perdono involontariamente il proprio posto di lavoro un apposito servizio online all’interno del proprio sito web, attraverso il quale hanno la possibilità di presentare la domanda per ricevere un’indennità mensile di disoccupazione.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda l’indennità di disoccupazione mensile denominata “DIS-COLL“: che cos’è, a chi spetta, requisiti, come funziona, decorrenza, durata, importo, quando e come fare domanda all’INPS.
DIS-COLL: che cos’è, a chi spetta e requisiti
La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione mensile che viene erogata da parte dell’INPS per sostenere quei lavoratori che hanno perso in maniera involontaria il proprio posto di lavoro, ma che non hanno i requisiti necessari per poter richiedere la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
In particolare, si tratta di una prestazione economica che viene riconosciuta ai seguenti soggetti, a patto che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e risultino iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS:
- i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto;
- gli assegnisti di ricerca;
- i dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Sono esclusi dal beneficio economico mensile, invece, i seguenti soggetti:
- i collaboratori che sono titolari di un trattamento pensionistico;
- i soggetti titolari di partita IVA;
- gli amministratori, i sindaci o i revisori delle società, le associazioni e gli altri enti, sia che abbiano e sia che non abbiano la personalità giuridica.
Oltre alla perdita involontaria del posto di lavoro e all’iscrizione alla Gestione Separata presso l’INPS, i soggetti che abbiamo elencato poco sopra possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL nel caso in cui siano in possesso dei seguenti requisiti:
- la sussistenza di uno stato di disoccupazione;
- il versamento dei contributi dovuti per almeno un mese nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si verifica la perdita del posto di lavoro fino alla data in cui l’evento si è verificato.
Come funziona? Decorrenza, durata e importo
L’erogazione della DIS-COLL parte in un momento diverso a seconda della data in cui viene presentata la domanda all’INPS. In particolare:
- se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno successivo alla data in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, allora l’indennità di disoccupazione sarà erogata a partire dall’ottavo giorno successivo all’evento;
- se la domanda viene presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla data in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro, allora l’indennità di disoccupazione sarà erogata a partire dal giorno successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta all’Istituto;
- se la domanda viene presentata durante il periodo in cui il richiedente beneficia del congedo di maternità o dell’indennità per la degenza ospedaliera, allora l’indennità di disoccupazione sarà erogata a partire dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera;
- se la domanda viene presentata dopo la fine del periodo in cui il richiedente beneficia del congedo di maternità o dell’indennità per la degenza ospedaliera, allora l’indennità di disoccupazione sarà erogata a partire dal giorno successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta all’Istituto.
La DIS-COLL viene riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi ed un importo pari al 75% del reddito medio mensile, il quale può essere aumentato in circostanze specifiche ma viene comunque ridotto in misura pari al 3% ogni mese a partire dal sesto mese di fruizione del beneficio.
DIS-COLL: quando e come fare domanda all’INPS per l’indennità di disoccupazione mensile?
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro 68 giorni dalla data in cui si verifica la fine del rapporto di lavoro.
Le modalità sono le seguenti:
- servizio online;
- contact center;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
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