Congedo parentale 2023: con la pubblicazione della circolare n. 45 del 16 maggio 2023 l’INPS ha comunicato le istruzioni amministrative e operative per quanto riguarda l’aumento dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione valido per la durata di un mese e fino al compimento del sesto anno di vita del bambino.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscale e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento all’aumento che è stato introdotto dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 359, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), in merito alla disciplina relativa all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, che riguarda l’indennità di congedo parentale destinata ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti.
Congedo parentale 2023: a chi spetta l’aumento dell’indennità dal 30% all’80% per un mese?
Come abbiamo detto durante il corso del precedente paragrafo, la Legge di Bilancio 2023 ha disposto l’aumento dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione, il quale deve essere utilizzato entro il compimento del sesto anno di vita del figlio per la durata massima di un mese.
Tale indennità, in particolare, può essere riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, sia che essi lavorino nel settore privato e sia che operino nel settore pubblico, a patto che abbiano terminato di beneficiare rispettivamente del congedo di paternità e del congedo di maternità in data successiva al 31 dicembre 2022.
I soggetti ai quali spetta l’indennità di congedo parentale 2023, dunque, sono esclusivamente i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro dipendente. Perciò, restano escluse tutte le altre categorie di lavoratori.
Quindi, se per esempio uno dei due genitori svolge il proprio lavoro in qualità di lavoratore dipendente, mentre l’altro è un lavoratore autonomo, l’indennità aumentata all’80% sara erogata solo al primo di essi.
Per quanto riguarda il funzionamento di questa modifica per quanto riguarda l’aumento dell’indennità di congedo parentale 2023, ecco quali sono gli importi e le tempistiche relative a questo beneficio:
- il congedo parentale che spetta a partire dal 1° gennaio 2023 ai lavoratori dipendenti entro i 6 anni del proprio figlio, garantisce un’indennità pari all’80% della retribuzione per la durata di un mese;
- il congedo parentale per i periodi successivi, entro i 12 anni di vita del bambino, prevede un indennità pari al 30% della retribuzione, la quale viene riconosciuta per un periodo massimo di 9 mesi (compreso il primo mese all’80%);
- i periodi successivi, fino al limite di 10 o di 11 mesi non sono indennizzati, a meno che il reddito del genitore beneficiario non sia di 2,5 volte inferiore rispetto all’importo del trattamento minimo di pensione.
Come fare domanda?
I soggetti che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo, nel caso in cui possiedano tutti i requisiti che sono necessari per ottenere l’aumento dell’indennità di congedo parentale 2023 dal 30% all’80% per un mese, entro il compimento del sesto anno di vita del figlio, dovranno presentare un’apposita domanda all’INPS.
La richiesta, nello specifico, dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, attraverso uno dei seguenti metodi:
- tramite l’apposito servizio online “Congedi, permessi e certificati” che viene messo a disposizione all’interno del sito web dell’INPS, recandosi presso la sezione “Lavoro” dalla home page del portale, previa autenticazione nell’area riservata dell’utente con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- tramite il Contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile, con un costo che varia a seconda della differente tipologia di offerta che viene applicata dal singolo gestore telefonico);
- tramite i servizi telematici che vengono messi a disposizione dagli Istituti di patronato e dagli intermediari dell’INPS.