Cosa si deve fare per dare le dimissioni volontarie? qualsiasi lavoratore ha la possibilità di licenziarsi dal proprio rapporto di lavoro tramite l’istituto delle dimissioni volontarie, le quali possono essere revocate entro un termine pari a 7 giorni dal momento in cui il lavoratore presenta la propria richiesta inviando l’apposito modulo.
Oltre alle dimissioni, il lavoratore che vuole licenziarsi dalla propria attività lavorativa potrà decidere di rescindere in maniera consensuale il proprio rapporto di lavoro insieme al datore di lavoro.
Senza perderci in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere che cosa si deve fare per dare le dimissioni volontarie e, nello specifico: che cosa sono, chi può presentarle, come funzionano e come compilare il modulo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS).
Cosa si deve fare per dare le dimissioni volontarie? Ecco chi può presentarle e come compilare il modulo
Le disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 hanno introdotto la possibilità per tutti i lavoratori, a partire dal 21 marzo 2016, di comunicare le proprie dimissioni volontarie oppure la risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro mediante l’utilizzo di un’apposito servizio online.
Tale procedura, in particolare, viene attualmente messa a disposizione dei lavoratori all’interno del sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il servizio online può essere utilizzato, dunque, da parte di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici che vogliono licenziarsi dal proprio posto di lavoro, al fine di contrastare il c.d. fenomeno delle “dimissioni in bianco”, le quali penalizzano alcune categorie di lavoratori e di lavoratrici.
Per quanto riguarda il funzionamento della procedura e, quindi, di che cosa si deve fare per dare le dimissioni volontarie o per rescindere in maniera consensuale con il proprio datore di lavoro il rapporto lavorativo che si ha con quest’ultimo, i lavoratori possono licenziarsi attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- tramite il servizio online che viene messo a disposizione all’interno del sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa autenticazione nell’area riservata mediante l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), in qualità di Cittadino Estero no eIDAS oppure in qualità di Pubblica Amministrazione;
- tramite un soggetto abilitato, ovvero:
- un ente di patronato;
- un’organizzazione sindacale;
- un ente bilaterale;
- una commissione di certificazione;
- un consulente del lavoro;
- una sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Nel primo caso, ossia qualora il lavoratore voglia presentare le dimissioni volontarie tramite il servizio online presente sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costui dovrà compilare in prima persona il form online, per poi inviare telematicamente la comunicazione sempre tramite la piattaforma informatica che viene messa a disposizione dal Ministero.
Qualora, invece, la comunicazione relativa alle dimissioni volontarie o alla risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro venga effettuata mediante l’aiuto di uno dei soggetti abilitati che abbiamo elencato poco sopra, questi ultimi dovranno compilare i dati con le informazioni del lavoratore, per poi inviarli per conto di quest’ultimo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per quanto riguarda la compilazione del modulo, infine, sia che si tratti della compilazione diretta del lavoratore sia che quest’ultima venga effettuata da parte di un soggetto abilitato, ecco quali sono i dati e le informazioni che dovranno essere inviate al Ministero:
- tutte le informazioni che sono necessarie al fine di individuare il rapporto di lavoro in essere tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, come ad esempio il codice fiscale o la denominazione dell’azienda, nonché la data di inizio dell’attività lavorativa e il tipo di contratto, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato prima dell’anno 2008 (dopo il 2008 alcuni dati sono già precompilati);
- l’indirizzo email o PEC dell’azienda;
- la data da cui partono le dimissioni volontarie.
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