730 senza sostituto d’imposta: il periodo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi è già iniziato. Il modello può essere presentato anche dai contribuenti senza sostituto d’imposta. In questo caso, i rimborsi vengono effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate.
Soffermiamoci più dettagliatamente su quali contribuenti sono tenuti a presentare il modello dichiarativo senza sostituto d’imposta, quando deve essere utilizzato, come si compila e quali sono le tempistiche dei rimborsi, nel caso in cui la dichiarazione risulti a credito.
Chi può presentare il 730 senza sostituto d’imposta
A partire dal 2012, il modello 730 può essere utilizzato anche da tutti quei contribuenti senza sostituto d’imposta, ovvero da tutti coloro privi di datore di lavoro che effettua le operazioni di conguaglio fiscale.
A differenza del classico modello dichiarativo presentato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, quello privo di sostituto deve essere compilato seguendo istruzioni diverse. Naturalmente, è possibile utilizzare anche la dichiarazione precompilata, oltre che il modello ordinario. In linea generale, i contribuenti possono utilizzare il modello se, durante il precedente anno d’imposta, hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati.
Nello specifico, il modello di cui stiamo parlando è rivolto a chi ha perso il lavoro e, quindi risulta disoccupato, ai lavoratori domestici, come colf o badanti, e dagli eredi, per i redditi che sono stati percepiti dal defunto prima della data del decesso. Queste categorie devono adempiere all’obbligo dichiarativo presentando:
- Il 730 senza sostituto precompilato, direttamente all’Agenzia delle entrate oppure tramite un Caf o un professionista abilitato;
- Il 730 ordinario senza sostituto, ad un Caf oppure ad un professionista abilitato.
Come si compila il modello
Abbiamo detto che a differenza degli altri contribuenti, il modello in questione deve essere compilato seguendo diverse e precise istruzioni.
Innanzitutto, si può presentare quando sussistono due condizioni:
- Durante il precedente anno d’imposta, sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente, da pensione o assimilati;
- Il contribuente è privo di sostituto tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale.
Soddisfatte queste due condizioni, bisogna prestare bene attenzione alla compilazione del modello. Innanzitutto, si deve indicare la lettera A, nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” si deve barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Sostanzialmente, si deve prestare attenzione solo a questo. Per il resto, non cambiano né le istruzioni né le scadenza. Ciò che fa la differenza, forse più marcata, sono le modalità di gestione del rimborso Irpef e dei conguagli a debito.
Quando arrivano i rimborsi
Tra i contribuenti con o senza sostituto cambiano solo i tempi per i rimborsi Irpef, così come cambiano le regole operative nel caso in cui il modello risulti a debito. Come sappiamo, i modelli dichiarativi possono scaturire a credito oppure a debito. Nel primo caso, ai contribuenti spetta un rimborso, nel secondo i contribuenti sono tenuti a versare l’importo del debito scaturito.
Iniziamo a parlare dei rimborsi. Quando dal modello emerge un credito e al contribuente spetta un rimborso Irpef, il pagamento viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate. In questo caso, si deve comunicare il proprio Iban sul sito dell’Entrate, seguendo l’apposita procedura.
Ciò che cambia, come abbiamo detto, sono i tempi per ricevere il rimborso. L’attesa è molto più lunga, in quanto l’Agenzia delle entrate inizierà ad inviare i rimborsi solo a partire dal mese di novembre. Il contribuente può anche optare di utilizzare le somme a rimborso in compensazione rispetto agli altri debiti.
Invece, nel caso in cui dalla dichiarazione emerge un debito, il contribuente deve provvedere ad effettuare il versamento tramite il Modello F24 a partire dal mese di luglio.
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