Imposta di bollo conto corrente: l’imposta di bollo, che deve essere applicata agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio e alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari che vengono trasmesse ai clienti, viene disciplinata dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 19 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011.
Tale normativa è stata applicata in seguito, grazie alla pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, il quale è stato pubblicato successivamente all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 127 del 1° giugno 2012.
Imposta di bollo conto corrente: importo e soggetti tenuti alla sua applicazione
L’imposta di bollo sul conto corrente deve essere applicata dagli enti gestori ai propri clienti, secondo le modalità che vengono definite dall’art. 1, lett. a), del decreto ministeriale del 24 maggio 2012. In particolare:
“il soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa rispettivamente secondo le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ovvero del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, ivi comprese le Poste italiane S.p.A., che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente anche ai fini delle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e del rendiconto effettuato sotto qualsiasi forma”.
Per quanto riguarda l’importo che deve essere versato dal cliente sul proprio conto corrente, la normativa vigente in materia prevede che l’ammontare dovuto sia pari a:
- 34,20 euro per quanto riguarda le persone fisiche;
- 100 euro per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Imposta di bollo conto corrente: modalità di pagamento e acconto
In base a quanto viene stabilito all’interno dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, l’imposta di bollo sul conto corrente deve essere versata attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite contrassegno, il quale viene messo a disposizione sul web da parte degli intermediari abilitati;
- in modo virtuale.
I soggetti che pagano l’imposta di bollo sul conto corrente in modo virtuale sono obbligati a versare l’acconto entro il 16 aprile di ogni anno.
L’importo da versare in questo caso sarà pari al 95% dell’imposta provvisoriamente liquidata.
Come ottenere l’esenzione?
Le persone fisiche hanno la possibilità di ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sul conto corrente, nel caso in cui il valore medio della giacenza annua sia di importo pari o inferiore a 5.000 euro.
L’importo da prendere in considerazione è quello che risulta indicato all’interno degli estratti conto e dei libretti di risparmio, così come specificato all’art. 2, comma 4, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, il quale prevede che:
“A tal fine, sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste Italiane spa o emessi da Cassa depositi e prestiti”.
In sostanza, in base a quanto è stato chiarito all’interno della circolare n. 48 del 21 dicembre 2012 da parte dell’Agenzia delle Entrate, la giacenza media annua da prendere in considerazione per l’esenzione dal versamento dell’imposta di bollo sul conto corrente si ottiene effettuando la media di tutti i saldi contabili giornalieri.
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