Chi investe e soprattutto chi ha già investito in buoni fruttiferi postali, potrebbe un giorno iniziare un percorso per reclamare un rimborso sul proprio investimento (gli auguriamo di no) e quindi presentare un’istanza presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Nel caso in cui l’importo rimborsato da Poste Italiane non corrisponda a quello dovuto, l’investitore può infatti ricorrere a questa autorità. Negli anni recenti e ancora oggi diversi casi giudiziari legati al rimborso dei buoni fruttiferi hanno particolarmente arricchito la giurisprudenza in merito, specialmente per certe tipologie di buoni fruttiferi (quelli degli anni Ottanta, quelli della serie Q/P, ma non solo). Molti investitori hanno avuto successo nei loro reclami contro Poste Italiane, ottenendo così il rimborso completo. Ciononostante, ogni caso è unico e merita un’analisi individuale e specifica.

Buoni fruttiferi postali: quanto costa presentare un ricorso all’ABF?

Presentare un ricorso all’ABF comporta un costo di 20 euro destinati a coprire le spese amministrative. Questo importo verrà rimborsato solo nel caso di successo del ricorso, altrimenti verrà perso. Il pagamento di tale somma deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Banca d’Italia Segreteria Tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario, indicando come causale “Ricorso ABF” seguito dal codice fiscale o partita Iva del richiedente.

In alternativa, il pagamento può essere effettuato in contanti presso qualsiasi filiale della Banca d’Italia aperta al pubblico.

Ricorso ABF: quanto tempo ci vuole?

Dopo aver presentato un ricorso all’ABF, Poste Italiane avrà 45 giorni per rispondere. Se Poste Italiane risponde, il reclamante avrà fino a 25 giorni per rispondere a sua volta. In seguito, Poste Italiane avrà diritto a una controreplica entro un massimo di 20 giorni. Una volta completato questo scambio, l’ABF avrà 60 giorni per comunicare il risultato del procedimento.

Cosa fare prima di fare ricorso all’ABF per rimborso buoni fruttiferi postali

Prima di presentare un ricorso all’ABF, è importante verificare alcuni punti. Innanzitutto, bisogna assicurarsi che l’intermediario coinvolto nel disaccordo sia soggetto alle decisioni dell’ABF. Inoltre, la controversia deve necessariamente riguardare un’operazione o un servizio bancario o finanziario. Se la disputa non riguarda tali operazioni o servizi, ma attività con finalità di investimento, è possibile rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

Altri aspetti da verificare sono:

  • il periodo di riferimento della controversia;
  • l’importo delle somme richieste;
  • le condizioni per la presentazione del ricorso.

Non possono essere presentate all’ABF controversie riguardanti operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data del ricorso. Inoltre, la somma richiesta deve essere pari o inferiore a 200.000 euro. Infine, prima di presentare un ricorso all’ABF, è necessario aver cercato di risolvere il problema presentando un reclamo scritto all’intermediario.

Come presentare ricorso all’ABF: istruzioni

Una volta che abbiamo deciso di presentare un ricorso, dovremo compilare l’apposito modulo di ricorso ABF, indicando chiaramente le proprie motivazioni e allegando la documentazione rilevante. È fondamentale essere accurati e precisi nel dettagliare le nostre richieste.

Il modulo di ricorso deve essere firmato e inviato insieme alla ricevuta di pagamento del contributo per le spese di 20 euro.

Qualora si dovesse cambiare idea e decidere di non presentare ricorso dopo aver pagato il contributo, si può richiedere il rimborso dei 20 euro contattando la Segreteria Tecnica competente in base al proprio domicilio.

Per inviare il ricorso online, bisogna accedere all’Area Riservata del Portale ABF e seguire le indicazioni della procedura guidata. Per avere un ulteriore supporto informativo, è possibile visualizzare il video tutorial o consultare la Guida sull’utilizzo del Portale ABF, disponibile sul sito web e presso le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.

Si raccomanda di controllare periodicamente l’Area Riservata del Portale per vedere se ci sono nuovi messaggi o azioni da eseguire in merito al proprio ricorso. Inoltre, è necessario controllare regolarmente i recapiti forniti (email, telefono cellulare) per interagire con l’ABF, ad esempio, per rispondere tempestivamente a una richiesta di invio di documentazione integrativa. A tal proposito, sempre meglio verificare che la propria casella di posta non sia piena, per evitare di perdere la comunicazione.

La presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita solo in casi specifici, ovvero nell’eventualità in cui il ricorso sia:

  • Contro due o più intermediari contemporaneamente;
  • Un intermediario estero operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
  • Un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (rif. art. 112 comma 1 TUB).