Dichiarazione imposta di soggiorno 2023: le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 prevedono la possibilità di far pagare un’imposta di soggiorno a quei soggetti che alloggiano all’interno di strutture ricettive.
In particolare, questa imposta può essere istituita fino ad un ammontare massimo pari a 5 euro per notte di soggiorno, dalle seguenti località:
- i Comuni capoluogo di Provincia;
- le Unioni di Comuni;
- i Comuni che sono compresi all’interno di appositi elenchi regionali relativi alle località turistiche o alle città d’arte.
L’importo ricevuto dalle istituzioni appena citate potrà servire e potrà essere destinato a finanziare i seguenti interventi relativi al settore del turismo:
- gli interventi a sostegno delle strutture ricettive;
- gli interventi di manutenzione, di fruizione e di recupero dei beni culturali ed ambientali a livello locale;
- gli interventi in materia di servizi pubblici locali.
Il comma 1 bis del suddetto articolo legislativo, invece, dispone che:
“Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo previsto per il contributo di soggiorno di Roma Capitale di cui all’art. 14, comma 16, lett. e), del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”
I Comuni appena citati, che possono applicare un’imposta di soggiorno di importo pari al massimo di 10 euro per notte, sono specificati all’interno di un apposito decreto che viene pubblicato da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sempre in base a quanto viene disciplinato dal sopra citato art. 4, il comma 1 ter prevede che il gestore della struttura ricettiva, oltre ad essere responsabile per quanto riguarda il versamento dell’imposta e del contributo di soggiorno, avrà anche l’obbligo di inviare la dichiarazione imposta di soggiorno.
Dichiarazione imposta di soggiorno 2023: ecco quali sono le modalità per la presentazione del modello entro il 30 giugno 2023
La dichiarazione imposta di soggiorno 2023 deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro la scadenza del 30 giugno.
Dopo aver compilato le varie sezioni presenti all’interno del modello, seguendo le istruzioni per la compilazione che vengono fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il dichiarante dovrà selezionare la voce “Conferma” e, successivamente, dopo aver verificato tutti i dati inseriti all’interno del riepilogo della dichiarazione, dovrà selezionare la voce “Trasmetti” per inviare il modello.
Dopodiché, in caso di riscontro positivo, il dichiarante riceverà un messaggio di conferma all’interno del quale saranno indicati gli estremi della trasmissione oppure il numero di protocollo informatico.
Ad ogni modo, si potrà consultare e scaricare la dichiarazione imposta di soggiorno 2023 in ogni momento, semplicemente accedendo all’interno dell’area riservata mediante l’utilizzo delle proprie credenziali Fisconline o Entrate.
Nel caso in cui, invece, la dichiarazione venga rigettata, allora il dichiarante riceverà un messaggio con l’evidenziazione degli eventuali problemi che hanno portato il sistema a rifiutare l’invio del modello.
Inoltre, la dichiarazione potrà anche essere stampata, semplicemente andando a selezionare l’apposita voce “Le tue dichiarazioni“, dopo aver effettuato l’autenticazione all’interno del portale web e all’interno dell’applicazione informatica “Imposta di soggiorno“.
“Si ricorda che la consultazione della dichiarazione trasmessa sarà resa disponibile all’utente il cui codice fiscale è presente come “Codice fiscale” nella sezione “DATI GESTORE/MEDIATORE DELLA LOCAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA” o come “Codice fiscale del sottoscrittore” nella sezione “DICHIARANTE DIVERSO DAL GESTORE/MEDIATORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA” o come “Codice fiscale intermediario” presente nella sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA.”
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