Sanzioni ritenute fiscali: con la pubblicazione della risoluzione n. 21/E del 10 maggio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di due nuovi codici tributo per la compilazione del modello F24 Elide ai fini del versamento delle sanzioni dovute sulle ritenute fiscali in materia di appalti.

La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento al modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” e agli obblighi che vengono disciplinati all’interno delle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 17 bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Sanzioni ritenute fiscali: ecco i due nuovi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per regolarizzare l’omesso versamento delle ritenute dovute in materia di appalti

Le disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 17 bis del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 prevedono tutta una serie di provvedimenti al fine di contrastare l’omesso o l’insufficiente pagamento delle ritenute fiscali dovute, nonché dell’utilizzo errato dello strumento della compensazione per ridurre gli importi dovuti (qui le regole da seguire).

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto dei nuovi obblighi per quanto riguarda i seguenti soggetti:

  • i committenti;
  • gli appaltatori;
  • i subappaltatori;
  • gli affidatari;
  • tutti gli altri soggetti che hanno dei rapporti negoziali.

Il quarto comma del suddetto articolo 17 bis, invece, dispone che:

“In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.”.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la suddetta disciplina attraverso la pubblicazione della precedente circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020.

Perciò, per effettuare il versamento degli importi dovuti, previsti dall’art. 17 bis, comma 4, del suddetto decreto legislativo, il contribuente deve indicare all’interno del modello F24 ELIDE i seguenti codici tributo appena istituiti dall’Agenzia delle Entrate:

  • “8119” denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”;
  • “9600” denominato “Spese di notifica”.

Dove bisogna inserire i due nuovi codici tributo che sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate e come compilare il modello F24 ELIDE?

I nuovi codici tributo che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo deve essere inseriti all’interno dell’apposita colonna “importi a debito versati” del modello F24 ELIDE.

In particolare, ecco come bisogna compilare il modello in caso di omesso versamento delle ritenute dovute in materia di appalti.

All’interno della sezione “CONTRIBUENTE” il contribuente deve indicare:

  • il proprio codice fiscale e i propri dati anagrafici nei rispettivi campi “codice fiscale” e “dati anagrafici“.

All’interno della sezione “ERARIO ED ALTRO” il contribuente deve indicare

  • la lettera “R” nel rispettivo campo “tipo“;
  • il numero della rata nel formato “NNRR” (“NN” sta ad indicare il numero della rata che deve essere versata; “RR” sta ad indicare il numero complessivo delle rate che devono essere versate) nel rispettivo campo “elementi identificativi“, in caso di versamento rateale con codice tributo 8119;
  • 0101” nel rispettivo campo “elementi identificativi“, in caso di pagamento in un’unica soluzione con codice tributo 8119;
  • nessun valore nel campo “elementi identificativi“, per quanto riguarda il codice tributo 9600;
  • il codice tributo 8119 o 9600 nel rispettivo campo “codice“;
  • l’informazione che viene riportata all’interno dell’atto che viene emesso dall’Ufficio al quale deve essere versata la ritenuta, nel formato “AAAA”, nel rispettivo campo “anno di riferimento“;
  • le informazioni che vengono riportate all’interno dell’atto che viene emesso dall’Ufficio al quale deve essere versata la ritenuta, nei rispettivi campi “codice ufficio” e “codice atto”.