Emergenza alluvione Emilia Romagna: con la pubblicazione del messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023 l’INPS ha fornito le indicazioni per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e al trattamento speciale di integrazione per gli operai agricoli (CISOA).

Inoltre, l’Istituto ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande anche dell’assegno di integrazione salariale per quei datori di lavoro che sono stati colpiti dall’evento alluvionale e che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento all’alluvione che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023 nelle zone appartenenti alla Regione Emilia-Romagna.

Nello specifico, i suddetti eventi metereologici hanno colpito i seguenti territori:

  • la Provincia di Reggio-Emilia;
  • la Provincia di Modena;
  • la Provincia di Bologna;
  • la Provincia di Ferrara;
  • la Provincia di Ravenna;
  • la Provincia di Forlì-Cesena.

A causa degli eventi che sono avvenuti il 1° maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per tutta la Regione Emilia-Romagna a partire dalla giornata del 4 maggio 2023.

Ecco qui di seguito tutte le informazioni che sono state comunicate dall’INPS per quanto riguarda la presentazione delle domande per le suddette integrazioni salariali, dovute a fenomeni oggettivamente non evitabili.

Emergenza alluvione Emilia Romagna: domande CIGO e assegno di integrazione salariale

In seguito all’emergenza per l’alluvione in Emilia Romagna del 1° maggio 2023, i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività lavorativa hanno la possibilità di presentare la domanda di CIGO o dell’assegno di integrazione salariale senza necessità di dimostrare l’entità degli effetti che hanno colpito la propria attività lavorativa.

Questo accade, però, solamente qualora i suddetti datori di lavoro procedano con l’inserimento della causaleIncendi – crolli – alluvioni” all’interno delle domande relative alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa.

La causale, in particolare, sta ad indicare la non evitabilità degli eventi alluvionali che si sono verificati all’interno della Regione Emilia-Romagna (c.d. EONE), e prevede i seguenti criteri ed elementi di semplificazione:

  • i lavoratori non devono possedere necessariamente un’anzianità di effettivo lavoro pari a 30 giorni presso l’unità produttiva per la quale vien fatta domanda per il trattamento spettante;
  • i datori di lavoro non devono necessariamente versare il contributo addizionale per la CIGO e per l’assegno di integrazione salariale che rientra nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali, nelle misure che sono previste rispettivamente dall’art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e dall’art. 29, comma 8, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
  • le domande per la CIGO e per l’assegno di integrazione salariale devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento alluvionale;
  • l’informativa sindacale non è preventiva e serve ai datori di lavoro per comunicare le cause che hanno portato alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile e il numero di lavoratori per i quali spetta la CIGO o l’assegno di integrazione salariale.

CISOA: domanda di cassa integrazione speciale operai agricoli

Le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 21, comma 4, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, prevedono che:

“Agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, possa essere concesso il trattamento di CISOA previsto dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a 90 giorni.”

Il trattamento speciale di integrazione salariale indirizzato agli operai agricoli può essere richiesto mediante la presentazione di un’apposita domanda da parte dei datori di lavoro, i quali dovranno indicare la causaleCalamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)“.

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