Bonus contributivo per assunzioni di fruitori del nuovo Assegno di inclusione che entrerà a regime a partire dal 1° gennaio 2024. L’agevolazione consiste in uno sconto di versamenti previdenziali che arriva al 100 per cento sulle nuove assunzioni e che può raddoppiare o essere restituito nel caso in cui arrivasse il licenziamento del lavoratore assunto. Il bonus contributivo è stato introdotto dal decreto legge 48 del 2023 (cosiddetto decreto “Lavoro” o “Calderone”) e andrà a beneficio di quei componenti di famiglie che percepiranno il nuovo sostegno al posto del Reddito di cittadinanza dal prossimo anno. Ecco, dunque, in cosa consiste, qual è l’importo del bonus e come raddoppiarlo o perderlo.
Bonus contributivo assunzioni percettore Assegno di inclusione: che cos’è e quando spetta
In arrivo il bonus contributivo per i componenti di famiglie che fruiscono del nuovo Assegno di inclusione, richiedibile a partire dal 1° gennaio 2024 al posto del Reddito di cittadinanza. Il sostegno è destinato ai nuclei al cui interno siano presenti familiari minori, anziani o con disabilità. A esclusione di questi soggetti “non occupabili”, gli altri potranno trovare lavoro più agevolmente proprio in base al bonus contributivo spettante per la loro assunzione. L’incentivo è dunque fruibile dai datori di lavoro e dalle aziende che assumano – sia con contratti a tempo indeterminato che a termine, a tempo pieno o part time – soggetti appartenenti a famiglie fruitrici dell’Assegno di inclusione.
L’importo del bonus si commisura nel 100 per cento di quanto dovuto dai datori di lavoro o dalle imprese per i contributi previdenziali. La durata dello sconto contributivo arriva a coprire i primi dodici mesi di assunzione fino a un tetto massimo di versamenti pari a 8mila euro all’anno. Tale importo va relazionato alle varie mensilità dell’anno. Se l’assunzione dovesse avvenire con contratto a termine o stagionale, sia part time che a tempo pieno, il bonus contributivo spettante si dimezza al 50 per cento. Pertanto, in questi casi, il tetto massimo è di 4mila euro all’anno.
Bonus contributivo assunzioni, chi può riceverlo?
Ma il bonus contributivo relativo alle assunzioni di componenti di famiglie beneficiarie dell’Assegno di inclusione può anche raddoppiare. Infatti, nel caso in cui il datore di lavoro procedesse con una stabilizzazione, ovvero trasformasse un contratto a tempo determinato in indeterminato, lo sconto contributivo spetterebbe per due anni. Dall’incentivo sono esclusi i premi dovuti all’Inail. Nulla cambia, invece, sulla futura pensione del lavoratore assunto. Infatti, finanziando la quota di contributi da versare a favore del lavoratore, l’incentivo non va a intaccare l’aliquota di calcolo dei versamenti previdenziali.
Per poter beneficiare del bonus contributivo è necessario che il datore di lavoro inerisca l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Conosciuto con la sigla “Siisl” e disciplinato dall’articolo 5 del decreto legge numero 48 del 2023, il nuovo sistema promette di fare da collante tra domanda e offerta di lavoro mediante un codice unico di identificazione dell’offerta di lavoro e del relativo assunto.
Sconti contributivi da restituire: cosa succede in caso di licenziamento?
Particolari adempimenti sono a carico anche dell’azienda o del datore di lavoro. Per poter beneficiare dello sconto contributivo è necessario essere in regola con quanto prevedano le norme in materia di sicurezza di lavoro e in regime di assunzioni di soggetti diversamente abili ai sensi della legge 68 del 1999. Su quest’ultimo punto si attendono ulteriori chiarimenti perché potrebbe capitare che lo stesso soggetto tutelato dalla legge 68/1999 faccia parte anche dei beneficiari dell’Assegno di inclusione. Infine, il decreto 48 stabilisce anche la perdita del bonus contributivo e la relativa restituzione integrale di quanto percepito nel caso in cui intervenga il licenziamento del lavoratore nei due anni successivi all’immissione in azienda. L’importo da restituire da parte del datore di lavoro è incrementato anche delle sanzioni civili. Fanno eccezione solo i licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo.