Bonus energia imprese 2023: con la pubblicazione della risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di quattro nuovi codici tributo che il contribuente può utilizzare per la compensazione dei crediti d’imposta spettanti tramite modello F24.

La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta da parte della Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento ai crediti d’imposta che vengono concessi alle imprese a parziale compensazione dei maggiori costi che quest’ultime hanno sostenuto per acquistare energia elettrica e gas naturale per quanto riguarda il periodo relativo al 2° trimestre 2023.

Bonus energia imprese 2023: ecco le novità che sono state introdotte per il 2° trimestre in merito ai contributi spettanti alle imprese

Per quanto riguarda i maggiori costi che le imprese hanno dovuto sostenere durante il 2° trimestre 2023 per poter acquistare l’energia elettrica e il gas naturale, l’art. 4 del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 ha introdotto i seguenti contributi per compensare in maniera parziale le suddette imprese:

  • un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per compensare il maggior costo sostenuto nel 2° trimestre 2023 per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nello stesso periodo (agevolazione riconosciuta anche per l’energia elettrica prodotta dalle imprese per l’autoconsumo);
  • un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute dalle imprese diverse rispetto a quelle a forte consumo di energia elettrica, per compensare il maggior costo sostenuto nel 2° trimestre 2023 per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nello stesso periodo;
  • un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute dalle imprese a forte consumo di gas naturale, per compensare il maggior costo sostenuto nel 2° trimestre 2023 per l’acquisto del gas effettivamente consumato nello stesso periodo;
  • un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute dalle imprese diverse rispetto a quelle a forte consumo di gas naturale, per compensare il maggior costo sostenuto nel 2° trimestre 2023 per l’acquisto del gas effettivamente consumato nello stesso periodo.

La suddetta normativa, in particolare, dispone che tutti i crediti d’imposta che abbiamo appena citato debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24 oppure ceduti interamente a soggetti terzi, entro il termine del 31 dicembre 2023.

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Ecco i 4 nuovi codici tributo che sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24

In seguito alle novità che sono state introdotte dall’art. 4 del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023, per fare in modo che le imprese beneficiarie possano utilizzare in compensazione i crediti d’imposta spettanti, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti nuovi codici tributo da indicare all’interno del modello F24:

  • “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

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