Corsi di inglese esenti da IVA: con la pubblicazione della risposta n. 321 del 9 maggio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda il trattamento ai fini IVA delle attività di natura educativa e didattica.

La suddetta risposta ad un interpello che è stato effettuato da un contribuente all’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e medie imprese, fa riferimento all’agevolazione riguardante l’esenzione IVA, la quale viene applicata esclusivamente nei casi in cui i corsi di inglese abbiano ad oggetto delle attività educative e didattiche.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutte le informazioni che sono state fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito ai casi in cui può essere riconosciuta l’esenzione dal versamento dell’IVA ed, in particolare, tutti i requisiti che sono necessari per poter fruire del beneficio spettante.

Corsi di inglese esenti da IVA? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta all’interpello n. 321 del 9 maggio 2023, che è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate, chiarisce che le lezioni di inglese che vengono fatturate da un ente che ha ottenuto il “riconoscimento” da parte dell’ufficio scolastico sono esenti da IVA anche nel caso in cui i committenti abbiano la possibilità di beneficiare dello stesso trattamento.

L’esenzione IVA per i corsi di inglese che vengono fatturati agli istituti committenti, dunque, è applicabile nel caso in cui:

  • le circostanze che hanno portato l’ente erogatore delle lezioni a beneficiare del regime di favore permangano;
  • le prestazioni siano le stesse di quelle relative al “riconoscimento” vincolante dell’ufficio scolastico;
  • le prestazioni non riguardino la mera messa a disposizione di docenti.

I requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell’agevolazione

Come abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo, il quesito dell’istante riguardo l’esenzione dal pagamento dell’IVA per la somministrazione di corsi di inglese ha riscontrato una risposta positiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha rassicurato l’istante riguardo il riconoscimento dell’agevolazione, ma a condizione che siano presenti tutti i requisiti soggetti ed oggettivi che sono previsti dalla normativa vigente in materia.

In particolare, l’art. 10, comma 1, n. 20), del decreto IVA, prevede l’esenzione IVA per:

Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, (…)”.

In sostanza, possono beneficiare dell’agevolazione serve che le prestazioni che vengono erogate rispettino:

  • il requisito oggettivo, ovvero il fatto che prestazioni siano:
    • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù;
    • di natura didattica, indipendentemente dal genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento qualificazione e riconversione professionale;
  • il requisito soggettivo, ovvero il fattore che prestazioni siano erogate da istituti oppure da scuole che siano opportunamente riconosciute dalle amministrazioni pubbliche.

Per poter rispettare il requisito soggetti e beneficiare, dunque, dell’esenzione dal versamento dell’IVA, l’ufficio scolastico regionale per il Lazio dovrà verificare che la prestazione che viene erogata agli istituti committenti non sia una mera messa a disposizione di docenti, per poi fornire un parere tecnico vincolante nel quale concederà, in caso di riscontro positivo dalla valutazione effettuata, la possibilità di fruire del regime speciale.

Nello specifico, date queste previsioni normative:

“In presenza dei suddetti requisiti soggettivi e oggettivi l’istante può, in definitiva, fatturare le prestazioni in esenzione da Iva a prescindere dal fatto che i suoi committenti siano istituti “riconosciuti” o meno.”

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