Voucher Lavoro Turismo 2023: le disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 4 maggio 2023, prevedono l’introduzione di misure urgenti relative all’inclusione sociale e all’accesso all’interno del mondo del lavoro.
Tali provvedimenti, in particolare, che hanno iniziato a produrre i loro effetti a partire dal 5 maggio 2023, prevedono tra le tante cose anche delle novità per quanto riguarda la disciplina relativa alle prestazioni occasionali nel settore turistico e termale.
Ecco qui di seguito quali sono le modifiche che sono state apportate alla suddetta normativa che va a toccare le imprese e i lavoratori che operano all’interno del settore del turismo.
Voucher Lavoro Turismo 2023: che cosa prevede la normativa relativa al contratto di prestazione occasionale?
L’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 disciplina lo strumento riguardante il contratto di prestazione occasionale e, all’interno del comma 1, dispone i limiti entro i quali è possibile ricorrervi. In particolare, durante il corso di un singolo anno civile, sono previsti i seguenti limiti:
- un limite all’importo dei compensi pari a 5.000 euro per quanto riguarda ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- un limite all’importo dei compensi pari a 10.000 euro per quanto riguarda ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità degli prestatori;
- un limite all’importo dei compensi pari a 2.500 euro per quanto riguarda le prestazioni che vengono offerte dal singolo prestatore nei confronti dello stesso utilizzatore;
- un limite all’importo dei compensi pari a 5.000 euro per quanto riguarda ogni prestatore, con riferimento alle attività che vengono svolte nei confronti degli utilizzatori che sono elencati all’interno della legge n. 91 del 23 marzo 1981 e che vengono disciplinate all’interno del decreto del Ministero dell’Interno dell’8 agosto 2007, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 195 del 23 agosto 2007.
La suddetta normativa, inoltre, prevede che possano ricorrere allo strumento della prestazione occasionale i seguenti soggetti:
- le persone fisiche, nei casi in cui il contratto di lavoro abbia a riferimento un’attività professionale o d’impresa (Libretto Famiglia);
- gli altri utilizzatori, nei limiti che sono previsti all’interno del comma 14;
- le società sportive, per quanto riguarda le disposizioni che sono contenute all’interno della legge n. 91 del 23 marzo 1981.
il comma 14 del suddetto articolo legislativo, per l’appunto, prevede che l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale sia vietato nei seguenti casi:
- da parte degli utilizzatori che hanno all’interno del proprio organico più di 10 lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese che operano nel settore agricolo;
- da parte delle imprese che operano nel settore dell’edilizia e in settori affini a quest’ultimo, nonché da quelle imprese che:
- esercitano l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;
- operano nel settore delle miniere, delle cave e delle torbiere;
- da parte dei soggetti che operano nel settore relativo all’esecuzione di appalti di opere o di servizi.
Le modifiche che sono state apportate dal nuovo Decreto Lavoro 2023 alla normativa relativa al contratto di prestazione occasionale
Con la pubblicazione del nuovo Decreto Lavoro 2023, dunque, il governo ha apportato delle modifiche alla suddetta disciplina legislativa, andando per prima cosa ad aggiungere al limite dei compensi di 10.000 euro che possono essere erogati da ogni utilizzatori per quanto riguarda l’attività svolta dalla totalità dei prestatori, le seguenti parole:
“Elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”.
Inoltre, in merito al divieto di ricorso alla prestazione occasionale in caso di utilizzatore che ha più di 10 dipendenti a tempo indeterminato, viene ora concessa la possibilità di utilizzare tale strumento dalle imprese che operano nel settore del turismo che hanno fino a 25 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
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