Bonus edilizi e superbonus, si può fare il trasferimento della detrazione fiscale spettante sui lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica? Il caso è quello di un contribuente privato che abbia eseguito gli interventi utilizzando due dei bonus edilizi, quello per la casa e il superbonus, ma non abbia abbastanza capienza fiscale per procedere con la detrazione spettante sulle due agevolazioni.

Al contribuente del nostro caso spetta la detrazione del 110% unitamente a quella del 50% per il bonus ristrutturazione. Il quesito riguarda la possibilità di detrarre fiscalmente nella dichiarazione dei redditi la quota del superbonus, mentre delle fatture inerenti la ristrutturazione imputarne le spese effettuate in capo a un’altra persona, ad esempio il coniuge convivente.

Bonus superbonus trasferimento detrazione, si può fare per un altro soggetto che abbia sostenuto le spese?

La possibilità di trasferire la detrazione fiscale dei bonus edilizi e del superbonus per lavori di ristrutturazione è stata esclusa da un’interpretazione dell’Agenzia delle entrate. Nel caso in cui vi siano più soggetti titolari dell’agevolazione fiscale, il beneficio può spettare anche a chi non risulti intestatario della fattura o del bonifico per le spese che eventualmente abbia sostenuto per l’esecuzione dei lavori rientranti nei bonus edilizi. Ciò a prescindere che il movimento economico sia stato effettuato o meno da un conto corrente cointestato. Tuttavia, affinché il diritto alla detrazione fiscale possa essere trasferito occorre che la relativa documentazione risulti intestata alla persona che beneficia dell’agevolazione fiscale. La stessa documentazione deve riportare anche l’indicazione della percentuale di beneficio fiscale spettante per il bonus.

Bonus superbonus trasferimento detrazione: quando si può trasferire?

L’integrazione con il nominativo dell’effettivo beneficiario del bonus deve essere inserita, peraltro, fin dal primo anno nel quale si fruisca dell’agevolazione fiscale. Secondo quanto prevede la circolare dell’Agenzia delle entrate numero 28/E del 2022, la ripartizione delle spese di ristrutturazione non può essere modificata nel corso degli anni successivi rispetto al primo di agevolazione fiscale. L’operazione descritta nel caso è quella di attribuire una spesa di un intervento a un altro soggetto, differente dall’intestatario della fattura e del bonifico, affinché quest’ultimo possa avvantaggiarsi della detrazione fiscale. Il totale trasferimento della spesa, con la relativa detrazione fiscale, comporta l’estromissione del cedente dai lavori agevolati, nonostante risulti intestatario di fattura e bonifico. Si tratta di un vero e proprio trasferimento del bonus che è differente dalla ripartizione delle spese.

Riemissione fatture e ripetizione bonifici come soluzione

Caso diverso di ripartizione del vantaggio fiscale derivante dai bonus edilizi è, infatti, quello per il quale più soggetti suddividono una spesa tra chi effettivamente abbia provveduto ai pagamenti. In tal caso, il concorso proporzionale a quanto speso è possibile, anche nel caso in cui il bonifico o le fatture siano intestati a uno solo dei soggetti. Il trasferimento del bonus non avviene in toto a un altro soggetto, bensì si riproduce una ripartizione tra più soggetti in proporzione a quanto ciascuno abbia speso. C’è tuttavia una soluzione nel caso del trasferimento a un solo soggetto della detrazione fiscale delle spese sostenute per i lavori agevolati di un bonus ristrutturazione. Il soggetto potrebbe chiedere la riemissione delle fatture attestanti le spese sostenute dall’altro soggetto e la ripetizione dei bonifici che dovranno risultare inviati da un conto corrente intestato a quest’ultimo.