Modello 770: come ogni anno i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di dichiarare i dati fiscali relativi all’anno precedente all’interno di due specifici modelli, ovvero la Certificazione Unica e il Modello 770.
In questo breve articolo, in particolare, ci concentreremo sulla seconda tipologia di dichiarazione, la quale deve essere presentata per l’appunto dai sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni pubbliche, per comunicare i dati fiscali che riguardano:
- le ritenute;
- i versamenti;
- le eventuali compensazioni;
- il riepilogo dei crediti d’imposta;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi necessari.
Questi dati, nello specifico, dovranno essere comunicati da parte dei sostituti d’imposta con modalità esclusivamente telematiche all’Agenzia delle Entrate.
Il Modello 770, inoltre, deve essere utilizzato anche:
- dagli intermediari e dagli altri soggetti che sono tenuti a comunicare i dati che riguardano:
- le ritenute operate su dividenti;
- i proventi di partecipazione;
- i redditi di capitale che sono state erogati nel corso dell’anno 2022;
- le operazioni di natura finanziaria che sono state effettuate nel corso dell’anno 2022;
- i versamenti;
- le eventuali compensazioni;
- i crediti d’imposta;
- dagli intermediari immobiliari che sono tenuti a comunicare i dati che riguardano le ritenute sui canoni relativi alle locazioni brevi.
La scadenza per la presentazione del Modello 770 all’Agenzia delle Entrate è fissata al 31 ottobre 2023. Ecco qui di seguito i soggetti che sono obbligati ad inviarlo all’amministrazione finanziaria
Modello 770 2023: ecco quali sono i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate
In base alle disposizioni che sono contenute all’interno degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e a quanto viene disciplinato all’art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, sono obbligati a presentare all’Agenzia delle Entrate il Modello 770 2023:
“I soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equi- parati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.”
In particolare, questi soggetti sono i seguenti:
- le società di capitali che hanno la propria residenza all’interno del territorio italiano;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali che hanno la propria residenza all’interno del territorio italiano;
- gli enti non commerciali che hanno la propria residenza all’interno del territorio italiano;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni che non appartengono ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipologia che hanno la propria residenza all’interno del territorio italiano;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone che hanno la propria residenza all’interno del territorio italiano;
- le società di armamento che hanno la propria residenza all’interno del territorio italiano;
- le società di fatto o irregolari che hanno la propria residenza all’interno del territorio italiano;
- le società o le associazioni che non hanno personalità giuridica, che vengono costituite tra persone fisiche con il fine di esercitare l’attività di arti e professioni in forma associata e che hanno la propria residenza all’interno del territorio italiano;
- le aziende coniugali, nel caso in cui la relativa attività venga esercitata in forma societaria tra coniugi che hanno la propria residenza all’interno del territorio italiano;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e che aderiscono al regime forfettario;
- le amministrazioni dello Stato che operano le ritenute d’acconto;
- i curatori fallimentari e gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.