La Consulta ha emesso una sentenza che stabilisce che non può essere automaticamente negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a uno straniero condannato per reati di lieve entità. Secondo Corte, la decisione sul rinnovo spetta al questore che deve valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso.
Sentenza Consulta rinnovo soggiorni, i decreti incostituzionali
La Corte Costituzionale ha deciso in merito alla questione di costituzionalità sollevata dal Consiglio di Stato riguardo a due giudizi originati da ricorsi presentati da stranieri il cui permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stato respinto a causa di condanne per reati minori. La Corte ha chiarito che il legislatore ha l’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri, ma deve bilanciare i diritti e gli interessi coinvolti in modo ragionevole e proporzionato.
L’automatismo del diniego del permesso di soggiorno per reati minori è stato ritenuto manifestamente irragionevole in quanto non tiene conto della valutazione della pericolosità dello straniero e va contro il principio di proporzionalità come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, l’automatismo del diniego va contro il processo di integrazione sociale degli stranieri già presenti regolarmente sul territorio nazionale.
“L’interesse dello Stato alla sicurezza non subisce alcun pregiudizio”
La Corte Costituzionale, nella sentenza, ha affermato che in casi in cui la condanna per i reati in questione non comporta una pericolosità attuale della persona condannata, per motivi come la lieve entità del reato, le circostanze in cui è stato commesso, il tempo trascorso dalla commissione del reato e il livello di integrazione sociale raggiunto, l’autorità amministrativa deve valutare tali elementi al fine di evitare di emettere un giudizio astratto che possa ledere i diritti garantiti dall’art. 8 della Cedu. La Corte ha sottolineato che l’interesse dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico non viene pregiudicato dalla valutazione concreta della situazione personale dell’interessato da parte dell’autorità amministrativa competente, anche se soggetta a sindacato di legittimità del giudice.