Omesso versamento contributi e dilazioni: con la pubblicazione della circolare n. 44 dell’8 maggio 2023 l’INPS ha comunicato ai contribuenti la variazione delle aliquote previste per il pagamento degli interessi e delle sanzioni nel caso in cui ci siano dei mancati versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali oppure dei versamenti effettuati in ritardo.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla decisione di politica monetaria che è stata presa il 4 maggio 2023 da parte della Banca Centrale Europea per quanto riguarda il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR).

Omesso versamento contributi e dilazioni: ecco la misura degli interessi e delle sanzioni che saranno applicate a partire dal 10 maggio 2023

La decisione di politica monetaria che è stata presa dalla Banca Centrale Europea nel corso della giornata del 4 maggio 2023 di cui abbiamo parlato durante il corso del precedente paragrafo, riguarda l’aumento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) a partire dal 10 maggio 2023.

Tale aumento, che ha portato l’interesse dal 3,50% al 3,75%, ha apportato delle conseguenze anche per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni civili dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali che non vengono versati o che vengono versati in ritardo rispetto ai termini previsti.

In particolare, ecco quali sono le modifiche che sono state apportate a partire dal 10 maggio 2023 nelle suddette circostanze:

  • il tasso di interesse di dilazione ai fini della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, nonché l’interesse dovuto nei casi di autorizzazione al differimento della scadenza relativa al pagamento dei contributi, è pari al 9,75% annuo, per quanto riguarda la contribuzione relativa al mese di aprile 2023;
  • le sanzioni civili dovute in caso di mancato o di ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, invece è pari al 9,25% annuo, dal momento che tale importo si ottiene sommando il tasso del 3,75% con la maggiorazione di 5,5 punti percentuali.

In caso di evasione, infine, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro non versa intenzionalmente i contributi dovuti, occultando i rapporti di lavoro o le retribuzioni che ha erogato ai lavoratori, la sanzione civile dovuta sarà pari al 30%, o comunque non superiore al 60%, dell’importo dei contributi previdenziali e assistenziali che non sono stati pagati entro la scadenza prevista.

Nel caso in cui, invece, venga inviata in maniera spontanea una denuncia relativa alla situazione debitoria, prima che gli vengano recapitate delle notifiche al datore di lavoro o entro i 12 mesi dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, si potrà beneficiare di una sanzione pari al 9,25% annuo, la quale potrà arrivare fino ad un importo massimo del 40% dell’importo dei contributi pagati dopo la scadenza.

La stessa percentuale di sanzione civile sarà dovuta anche:

“Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fidato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.”

Le sanzioni che abbiamo elencato finora vengono applicate in misura ridotta in caso di Procedure Concorsuali e saranno pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) aumentato di due punti percentuali (5,75%).