Con lo stop al Rdc da fine 2023, che verrà sostituito dall’Assegno di inclusione dal 1° gennaio 2024, per gli occupabili arriva una nuova indennità, il Supporto per la formazione e il lavoro. A disciplinarne le regole del nuovo sostegno è il decreto “Lavoro” (Dl 48 del 2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 4 maggio. Lo strumento dipenderà dall’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ed entrerà in funzione dal 1° settembre prossimo. Due le novità essenziali per chi lo richiederà: il Supporto per la formazione e il lavoro sarà personale e sostituirà il Reddito di cittadinanza dopo le sette mensilità del 2023. Inoltre, lo strumento è compatibile con il nuovo Assegno di inclusione del 2024: nelle famiglie alle quali spetta l’indennità potranno affiancarsi componenti con il “Supporto”.
Rdc stop nel 2023, per chi è occupabile arriva il Supporto formazione e lavoro
Con la fine del Reddito di cittadinanza arriva il Supporto per la formazione e il lavoro a partire dal 1° settembre 2023 da corrispondere alle persone occupabili, cioè da 18 a 59 anni di età. Lo strumento, che si affiancherà all’altra indennità di sostegno delle famiglie contro la povertà, l’Assegno di inclusione, sarà fruibile a titolo personale. Ciò significa che, nella stessa famiglia, potrebbero esserci più componenti che percepiscano il “Supporto”. In tutto, da quanto riportato nella relazione tecnica accompagnatoria del decreto legge “Lavoro”, il governo stima che il nuovo strumento potrà andare a sostenere 615mila soggetti occupabili. Tuttavia, la soglia di accesso è più bassa rispetto a quella del Reddito di cittadinanza: infatti, l’Isee non dovrà eccedere i 6.000 euro all’anno per una durata di dodici mesi dell’indennità. Alla scadenza, l’indennità non potrà essere rinnovata.
Reddito di cittadinanza, arriva il nuovo Supporto formazione e lavoro: che cos’è e come funziona
Il nuovo Supporto per la formazione e il lavoro abbasserà l’importo mensile spettante rispetto a quanto si prendeva con il Reddito di cittadinanza. Infatti, il trattamento è pari a 350 euro nel caso in cui i redditi dei richiedenti siano pari a zero. Tuttavia, chi fa domanda per il Supporto dovrà partecipare a corsi di formazione o a progetti socialmente utili. Nonostante l’importo più basso rispetto al Reddito di cittadinanza (si pensi alle persone single con redditi nulli), il nuovo strumento potrà affiancarsi all’Assegno di inclusione che andrà a regime dal 1° gennaio 2024. La condizione essenziale per la fruizione prevede che il percettore del Supporto per la formazione e il lavoro faccia parte di un nucleo familiare all’interno del quale siano presenti componenti di minore età, anziani o disabili già destinatari dell’Assegno di inclusione.
Assegno di inclusione 2024 al posto del Rdc, chi può richiederlo?
L’Assegno di inclusione, rispetto al vecchio Reddito di cittadinanza, ha subito qualche ritocco in sede di adozione del decreto “Lavoro”. Non cambia l’Isee per presentare domanda dell’indennità che dovrà essere non eccedente i 9.360 euro. Ciò che cambia, invece, è la scala di equivalenza, il meccanismo che consente di calcolare l’importo spettante annualmente e la soglia di reddito per l’accesso alla misura in rapporto alla composizione e ai redditi del nucleo familiare. Per il calcolo delle due soglie, è necessario moltiplicare il tetto di Isee, pari a 6.000 euro, per l’indice risultante dalla scala di equivalenza. Il risultato di questa moltiplicazione fissa sia il livello di reddito che la famiglia non deve eccedere per vedersi assegnato l’Assegno di inclusione, che l’importo spettante all’anno.
Come si calcola la nuova scala di equivalenza?
Per calcolare l’indice della nuova scala di equivalenza si parte dal valore “1”, assegnato alla famiglia nel suo complessi e si aggiungono:
- 0,4 punti per membri adulti che si prendano cura di persone di minori e disabili;
- 0,5 punti per disabili e non autosufficienti presenti in famiglia;
- 0,15 per ogni componente minore fino al secondo, 0,10 dal terzo in poi;
- 0,40 punti per ogni ultrasessantenne.
L’indice massimo della nuova scala di equivalenza per la fruizione dell’Assegno di inclusione è pari a 2,2 o 2,3 (famiglie con disabili), per un importo massimo di 1.150 euro al mese. Rimane il contributo per l’affitto dell’abitazione che, come nel 2023, è pari a 3.360 euro all’anno, pari a 280 euro al mese.