Pensione anticipata di 5 anni: tra le misure che sono state adottate con il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro) rientrano anche le modifiche che sono state apportate per quanto riguarda il c.d. contratto di espansione.
Il suddetto decreto legge del governo, in particolare, che è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 103 del 4 maggio 2023 e che ha iniziato a produrre i propri effetti a partire dal 5 maggio 2023, ha introdotto dei provvedimenti urgenti per quanto riguarda l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo a vedere qui di seguito tutte le novità e le modifiche che sono state apportate al contratto di espansione e che hanno generato una pensione anticipata di 5 anni.
Pensione anticipata di 5 anni: ecco le modifiche che sono state apportate al contratto di espansione con il Decreto Lavoro 2023
L’art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Contratto di espansione“, ha introdotto, per l’appunto, in via sperimentale per il 2019, il 2020 e il 2021, nonché in via definitiva per il 2022 e per il 2023, la possibilità per alcune tipologie di imprese di avviare una procedura di consultazione in modo da poter stipulare così un contratto di espansione con:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS);
- le organizzazioni sindacali che sono più rappresentative a livello nazionale.
Tale possibilità è stata concessa per quelle imprese che si trovano in una situazione di reindustrializzazione e/o di riorganizzazione e che sono dotate di un organico superiore alle 1.000 unità lavorative, dalle quali si genera:
- una modifica di tipo strutturale per quanto riguarda i processi aziendali che sono finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività stessa;
- la necessità di andare a modificare quelle che sono le competenze di tipo professionale che possiede l’organico a disposizione dell’azienda, grazie anche all’assunzione di nuove figure.
Il comma 1 ter del suddetto articolo legislativo, in particolare, definisce poi il numero minimo di unità lavorative che può essere in organico per le suddette aziende:
“Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.”
Dopodiché, a tal proposito, con la pubblicazione del Decreto Lavoro 2023 il governo ha apportato delle modifiche all’art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 aggiungendo il comma 1 quater, il quale recita quanto segue:
“Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 5-bis, entro un arco temporale di 12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni caso l’impegno di spesa complessivo e il numero massimo di lavoratori ammessi alle misure di cui al comma 5-bis, previsti nell’originario contratto di espansione.”
Contratto di espansione: impegno di spesa complessivo e numero massimo di lavoratori
Il comma 5 bis del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 prevede i seguenti limiti per quanto riguarda l’ammontare massimo della spesa che può essere riconosciuta ai soggetti beneficiari.
In particolare, per gli accordi che sono stati stipulati a partire dal 1° gennaio 2022, il limite di spesa è pari a:
- 80,4 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2022;
- 219,6 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2023;
- 264,2 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2024;
- 173,6 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2025;
- 48,4 milioni di euro per quanto riguarda l’anno 2026.
I benefici spettano elle imprese con organico superiore alle 1.000 unità, in possesso dei requisiti elencati nel precedente paragrafo, che si impegnano ad assumere almeno una persona ogni tre lavoratori.
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