IMU: come ogni anno è arrivato il momento per i contribuenti che sono proprietari di almeno due immobili situati all’interno del territorio dello Stato di versare l’Imposta Municipale Unica.
La scadenza per quanto riguarda il versamento della prima rata di acconto dell’IMU è prevista per il 16 giugno 2023, ma oltre a questo adempimento alcuni soggetti dovranno presentare la dichiarazione IMU sempre lo stesso mese, entro il 30 giugno 2023.
Ma, in particolare, quali sono i soggetti che devono versare l’IMU? L’imposta Municipale Unica è dovuta in caso di possesso di fabbricati, ad esclusione delle prime case con categoria catastale A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.
I soggetti che dovranno procedere con il versamento dell’imposta dovuta sono i seguenti:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare del diritto reale sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- il genitore al quale viene assegnata la casa familiare, in seguito all’emanazione di un apposito provvedimento da parte del giudice;
- il concessionario, in caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per quanto riguarda gli immobili che vengono concessi in locazione finanziaria (leasing), anche nel caso in cui l’immobile sia ancora da costruire oppure sia in corso di costruzione.
Tornando a noi, dunque, andiamo subito a vedere il doppio appuntamento che è previsto per i contribuenti per quanto riguarda il mese di giugno 2023 in merito al versamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Unica e alla presentazione della dichiarazione IMU all’Agenzia delle Entrate.
IMU: versamento della prima rata in scadenza il 16 giugno 2023
In base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, l’IMU deve essere versata in due rate distinte, una di acconto entro il 16 giugno di ogni anno e una di saldo entro il 16 dicembre di ogni anno.
Per quanto riguarda l’Imposta Municipale Unica che deve essere versata nel corso dell’anno 2023, la prima rata con scadenza il 16 giugno 2023 riguarda l’IMU che è maturata durante il corso del primo semestre dell’anno, con l’aliquota prevista e l’applicazione della detrazione riguardante i dodici mesi relativi al periodo d’imposta precedente, ovvero il 2022.
Per quanto riguarda la seconda rata dell’Imposta Municipale Unica con scadenza il 16 dicembre 2023, invece, l’importo sarà relativo al saldo dell’imposta dovuta durante l’intero arco dell’anno con l’aggiunta dell’eventuale conguaglio rispetto a quanto era stato versato nella rata di acconto il 16 giugno 2023.
L’ammontare dovuto per la rata di saldo, in particolare, viene deciso ogni anno in base alla delibera di approvazione delle aliquote e all’apposito regolamento che vengono pubblicati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) entro il 28 ottobre.
In alternativa al pagamento rateale, i contribuenti possono versare l’IMU relativa all’anno in corso in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2023.
Per quanto riguarda il versamento dell’IMU, invece, l’art. 1, comma 765, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, specifica che il pagamento può essere effettuato attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- tramite il modello F24;
- tramite il bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
- tramite la piattaforma pagoPA.
Obbligo di presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2023: ecco per chi
I contribuenti ai quali si sono verificate delle circostanze, che non potevano essere conoscibili dal Comune e che hanno in qualche modo modificato l’ammontare dell’imposta dovuta, hanno l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione IMU.
Tale dichiarazione, in particolare, deve essere inviata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale:
- il possesso dell’immobile in questione ha avuto inizio;
- sono accadute delle variazioni rilevanti per il calcolo dell’IMU.