Dichiarazione IVA 2023: secondo quanto è stato stabilito dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, i contribuenti devono presentare il modello IVA dell’anno in corso, relativo all’anno 2022, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2023 e il 2 maggio 2023.
La scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2023 è fissata solitamente al 30 aprile di ogni anno, ma quest’anno, dato che tale giorno cadeva di domenica e quello successivo invece era una giorno festivo, il termine è slittato al 2 maggio.
Questa scadenza riguarda la presentazione del modello all’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo delle modalità telematiche che sono previste, ma non dispone nulla per quanto riguarda la consegna agli intermediari.
Ad ogni modo, nel caso in cui i contribuenti non abbiano presentato la dichiarazione IVA 2023 entro il termine del 2 maggio che cosa succede? Sarà possibile per loro procedere con la regolarizzazione della propria posizione nel caso in cui non abbiano inviato il modello all’Agenzia delle Entrate rispettando i termini previsti?
All’interno di questo breve articolo daremo una risposta a queste domande, vedendo anche quali sono le sanzioni che sono previste in caso di ritardo nella presentazione del modello oppure in caso di omessa dichiarazione.
Dichiarazione IVA 2023: soggetti obbligati ed esonerati
Prima di andare a vedere che cosa succede in caso di dichiarazione IVA 2023 non inviata, andiamo a vedere insieme quali sono i soggetti che sono obbligati a presentare il modello all’Agenzia delle Entrate e quali, invece, possono beneficiare dell’esonero.
Nello specifico, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti quei contribuenti titolari di partita IVA che esercitano:
- attività d’impresa;
- attività artistiche o professionali.
Ecco, invece, quali contribuenti sono esonerati dalla presentazione del modello:
- coloro che hanno effettuato e hanno registrato esclusivamente operazioni esenti. Perciò, non si avrà diritto all’esonero nel caso in cui il soggetto interessato abbia effettuato anche operazioni imponibili o abbia registrato operazioni intracomunitarie;
- coloro che aderiscono al regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- coloro che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- i produttori agricoli con specifico esonero;
- coloro che esercitano un’attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altro, i quali non hanno deciso di versare l’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno concesso in locazione l’unica azienda e che non effettuano altre attività per i quali possano essere assoggettati ad IVA;
- coloro che hanno effettuato delle attività commerciali per scopi istituzionali;
- coloro che hanno il proprio domicilio o la propria residenza in un Paese che si trova al di fuori dell’Unione Europea;
- coloro che raccolgono prodotti selvatici non legnosi o piante officinali spontanee in maniera occasionale, con ricavi annuali pari o inferiori a 7.000 euro.
Cosa succede in caso di presentazione tardiva? Le sanzioni previste dalla legge
In base a quanto viene disposto all’interno degli artt. 2 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, le dichiarazioni IVA che non vengono inviate all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 90 giorni dopo la scadenza prevista sono considerate comunque valide.
Perciò, in caso di dichiarazione IVA 2023 non inviata entro il 2 maggio, il contribuente dovrà pagare le sanzioni che sono previste dalla legge vigente in materia.
Quelle che, invece, vengono presentate all’amministrazione finanziaria con un ritardo superiore rispetto a 90 giorni saranno considerate omesse e prevedono il pagamento di una sanzione più elevata in base a quanto ritardo ha accumulato il contribuente. In particolare:
- nel caso in cui il contribuente presenti il modello con un ritardo superiore a 90 giorni (dopo il 31 luglio 2023), ma comunque entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA 2024 (entro il 30 aprile 2024), allora la sanzione sarà di importo compreso tra:
- il 60% e il 120% dell’imposta dovuta, con un ammontare minimo pari a 200 euro;
- 150 euro e 1.000 euro, se non sono dovute imposte;
- nel caso in cui il contribuente presenti il modello con un ritardo superiore ad un anno (dopo il 30 aprile 2024), allora la sanzione sarà di importo compreso tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta, con un ammontare minimo pari a 250 euro.
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