Web tax: la c.d. Digital Service Tax non è altro che un’imposta che viene applicata su tutto ciò che riguarda i servizi digitali.

In particolare, questa tassazione viene applicata su ciò che concerne:

  • la pubblicità digitale che viene effettuata all’interno dei siti web e dei social network;
  • l’accesso alle piattaforme digitali;
  • i corrispettivi che vengono percepiti dai soggetti che gestiscono le piattaforme digitali;
  • la trasmissione dei dati che vengono “presi” dagli utenti.

I ricavi che vengono conseguiti sono assoggettati a tassazione nel caso in cui il soggetto è localizzato in Italia, in base all’indirizzo IP dello stesso.

Nello specifico, per quanto riguarda i servizi di pubblicità digitale, la tassazione viene applicata in Italia nel momento in cui la pubblicità appare sul proprio dispositivo quando quest’ultimo viene utilizzato all’interno del territorio dello Stato.

Ecco qui di seguito tutto ciò che riguarda la Web tax: a quanto ammonta, per cosa è dovuta, chi deve pagarla, nonché quelli che sono gli obblighi relativi alla presentazione dell’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Web tax: a quanto ammonta, per cosa è dovuta e chi deve pagarla

La Web tax, ovvero l’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) viene applicata nei confronti di alcuni soggetti in misura pari al 3% sui ricavi che hanno conseguito nel corso dell’anno precedente per quanto riguarda la fornitura dei seguenti servizi:

  • i servizi di veicolazione di pubblicità mirata;
  • i servizi che riguardano la messa a disposizione per gli utenti di un’interfaccia digitale multilaterale che permette agli stessi di comunicare tra loro, anche allo scopo di consentire la vendita diretta di beni o servizi;
  • i servizi di trasmissione dei dati che vengono raccolti dagli utenti (geolocalizzazione).

I soggetti che effettuano uno dei seguenti servizi sono soggetti a tassazione in Italia nel caso in cui abbiano conseguito durante il corso dell’anno precedente rispetto a quello nel quale sorge il presupposto dell’imposta:

  • dei ricavi di importo pari o superiore a 750.000.000 di euro, comprese le somme che sono state realizzate al di fuori dell’Italia;
  • dei ricavi da servizi digitali di importo pari o superiore a 5.500.000 euro, esclusivamente per quanto riguarda le somma che sono state realizzate in Italia.

La Web tax, invece, non è dovuta nel caso in cui vengano svolti i seguenti servizi digitali:

  • la fornitura diretta di beni e servizi;
  • la fornitura di beni o servizi attraverso l’utilizzo di un apposito sito web;
  • la fornitura agli utenti che utilizzano l’interfaccia digitale di:
    • contenuti digitali;
    • servizi di comunicazione;
    • servizi di pagamento;
  • la gestione di sistemi dei regolamenti interbancari.

Chi deve presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate? Modalità e termini

La dichiarazione che contiene i dati relativi alla Web tax deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in base ai criteri e alle modalità che vengono definite all’interno dell’art. 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, come modificato dalle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 678, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

In particolare, i soggetti che devono versare l’imposta sui servizi digitali entro il 16 maggio dell’anno successivo a quelle della presentazione della dichiarazione, dovranno presentare l’apposito modello “DST Digital Services Tax” con cadenza annuale.

Perciò, hanno l’obbligo di presentare la suddetta dichiarazione all’Agenzia delle Entrate i soggetti che non hanno la propria residenza in Italia, attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite coloro che hanno una stabile organizzazione in Italia;
  • direttamente, purché dispongano di un codice fiscale che gli è stato rilasciato da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente, purché abbiano presentato un’apposita richiesta per ricevere il proprio codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite un rappresentante fiscale.

La dichiarazione, nello specifico, deve essere presentata entro il 30 giugno dei ogni anno, con le stesse modalità che sono previste anche per la presentazione della dichiarazione IVA (ecco il link che rimanda ad un nostro articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24).

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