Contratto di affitto breve: l'art. 4 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" ha introdotto all'interno del nostro ordinamento giuridico nazionale un'apposita disciplina relativa alla tassazione e agli obblighi dei soggetti interessati per quanto riguarda le locazioni brevi.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo a vedere qui di seguito tutto ciò che riguarda il contratto di affitto breve: che cos'è, quanto può durare, requisiti e tassazione.
La normativa che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, all'art. 4, comma 1, dà una definizione di contratto di affitto breve, specificando quanto segue:
Entro il termine del 30 giugno relativo all'anno successivo rispetto al quale viene stipulato il contratto di affitto breve, i soggetti che operano nel campo dell'intermediazione immobiliare oppure che hanno un sito web a tale scopo devono inviare i dati che riguardano le locazioni brevi all'Agenzia delle Entrate.
Per essere considerato tale il contratto di affitto breve deve rispettare alcuni requisiti che gli vengono imposti dalla normativa vigente in materia.
Il primo riguarda la sua durata, la quale non può in alcun modo essere superiore a 30 giorni.
Questo termine riguarda un singolo contratto: perciò, se ad esempio vengono stipulati durante l'anno più contratti con lo stesso inquilino, occorrerà comunque considerare ogni singolo accordo, salvo il fatto di adempiere all'obbligo relativo alla registrazione del contratto nel caso in cui durante l'intero acro dell'anno la durata delle locazioni con lo stesso inquilino sia stata superiore a 30 giorni.
Oltre al criterio della durata, gli altri requisiti da rispettare sono i seguenti:
Oltre all'immobile in sé, il contratto di affitto può avere ad oggetto anche:
A partire dal 1° giugno 2017, i contratti di affitto breve sono disciplinati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.
Nel caso in cui le parti decidano di aderire al regime della cedolare secca, a coloro che ricevono i canoni di locazione sarà applicata un'aliquota del 21%, la quale dovrà essere versata tramite modello F24, indicando il codice tributo "1919".
In caso contrario, invece, la ritenuta in questione si considerata operata a titolo di acconto.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di trasmissione dei dati relativi alla locazione breve, queste saranno diverse a seconda del luogo in cui risiede il proprietario dell'immobile. In particolare: