Assegno di maternità dello Stato: l’INPS ha messo a disposizione dei lavoratrici e delle lavoratrici un servizio online grazie al quale i genitori, anche che hanno preso in adozione o in affidamento il proprio figlio, possono richiedere un assegno nel caso in cui svolgano dei lavori atipici e discontinui.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda l’assegno di maternità dello Stato: che cos’è, a chi spetta, a quanto ammonta, requisiti, quando e come fare domanda all’INPS.

Assegno di maternità dello Stato: che cos’è, a chi spetta e a quanto ammonta

L’assegno di maternità dello Stato è un incentivo economico che viene erogato direttamente dall’INPS a quei soggetti che svolgono un lavoro atipico e discontinuo.

Tale prestazione previdenziale, in particolare, viene riconosciuta a:

  • la madre, anche se adottante;
  • il padre, anche se adottante;
  • i genitori affidatari preadottivi;
  • il genitore adottante non coniugato;
  • il coniuge della madre adottante o della madre affidataria preadottiva;
  • il padre e la madre affidatari (non preadottivi), in caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Per quanto riguarda l’importo che viene versato nelle tasche dei soggetti che ne fanno opportunamente richiesta, l’INPS eroga ogni anno un ammontare dell’assegno rivalutato, che si modifica in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che viene comunicato dall’ISTAT.

Assegno di maternità dello Stato: requisiti

In merito ai requisiti che devono essere posseduti per poter richiedere l’assegno di maternità dello Stato, i lavoratori interessati devono rispettare alcune condizioni generali e altre specifiche in base alla differente tipologia di soggetto in questione.

In particolare, tutti i lavoratori e le lavoratrici devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

  • la residenza in Italia;
  • la cittadinanza italiana, la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure il permesso di soggiorno equiparato ad esse.

Ecco, invece, quali sono i criteri che deve rispettare la madre:

  • aver versato almeno tre mesi di contributi per la maternità tra i diciotto e i nove mesi prima del parto o dell’ingresso effettivo del minore in famiglia (adozione nazionale) o in Italia (adozione internazionale), per quanto riguarda le madri lavoratrici e coloro che hanno smesso di lavorare durante il periodo di gravidanza;
  • il periodo di tempo tra la perdita del diritto di beneficiare delle prestazioni previdenziali assistenziali e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia/Italia non deve essere superiore a:
    • il periodo delle prestazioni godute;
    • i nove mesi.

Il padre dovrà possedere gli stessi requisiti che sono richiesti alla madre nei seguenti casi:

  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo;
  • separazione in caso di affidamento preadottivo;
  • adozione durante la separazione;
  • adottante non coniugato;
  • ha riconosciuto il neonato o è coniuge dell’adottante/affidataria in caso di decesso della madre.

Quando e come fare domanda all’INPS

La domanda per l’assegno di maternità dello Stato deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro 6 mesi dalla data in cui nasce il bambino oppure, nel caso dell’adozione o dell’affidamento, dalla data in cui il minore fa il suo ingresso effettivo all’interno della famiglia o dalla data in cui il minore fa il suo ingresso effettivo in Italia (adozione internazionale).

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della richiesta all’INPS, infine, i soggetti interessati che dispongono di tutti i requisiti necessari possono utilizzare:

  • l’apposito servizio online che viene messo a disposizione all’interno del sito web dell’Istituto, previa autenticazione nella propria area riservata utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • il Contact Center dell’Istituto, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure telefonando al numero 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento in base al proprio piano tariffario che viene messo a disposizione dal rispettivo gestore telefonico);
  • i servizi telematici che vengono offerti dai patronati.

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