Dichiarazione IRAP: il modello IRAP, come dice anche il nome, serve al contribuente per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive.

Le disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 prevedono che tale dichiarazione debba essere presentata dai contribuenti nel momento in cui questi ultimi esercitino in maniera abituale un’attività economica che è organizzata autonomamente e che è incentrata su:

  • la produzione e lo scambio di beni;
  • la prestazione di servizi.

Ad ogni modo, devono versare l’imposta regionale sulle attività produttive e presentare, dunque, la relativa dichiarazione IRAP, le società e gli enti, che andremo ad elencare nel paragrafo successivo.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, qui di seguito andremo a vedere quali sono i soggetti che devono presentare il modello IRAP all’Agenzia delle Entrate e, soprattutto, quali sono le modalità e le tempistiche da rispettare per quanto riguarda la sua presentazione all’amministrazione finanziaria.

Dichiarazione IRAP: chi deve presentare il modello all’Agenzia delle Entrate?

La dichiarazione IRAP deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dai seguenti soggetti:

  • le società semplici in nome collettivo;
  • le società semplici in accomandita semplice;
  • le società equiparate alle società semplici, comprese le associazioni tra professionisti;
  • le società e gli enti che devono versare l’imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero:
    • le Società per Azioni (SpA);
    • le Società in accomandita per azioni (Sapa);
    • le Società a responsabilità limitata (Srl);
    • le società cooperative;
    • le società di mutua assicurazione;
    • i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno la propria sede in Italia e che esercitano prevalentemente un’attività di tipo commerciale;
    • i trust, le società e gli enti di ogni tipo, che non hanno la propria sede in Italia, ma che come stabile organizzazione hanno esercitato per un periodo di almeno tre mesi la propria attività all’interno del territorio dello Stato;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Non sono, invece, obbligati a presentare la dichiarazione IRAP e possono beneficiare dell’esonero dal momento che non devono versare l’imposta regionale sulle attività produttive e presentare i seguenti soggetti:

  • coloro che esercitano un’attività di tipo agricolo;
  • i soggetti che sono disciplinati dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 8 del decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001;
  • le cooperative e i loro consorzi che esercitano un’attività di tipo agricolo o relativa al settore della piccola pesca.

Ciò nonostante, quei soggetti che esercitano esclusivamente un’attività di tipo agricolo dovranno comunque presentare il modello IRAP nel caso in cui “determinano il diritto camerale annuale in base al ‘fatturato'”.

In sostanza, i contribuenti che non hanno la propria residenza all’interno del territorio dello Stato dovranno presentare la dichiarazione IRAP all’Agenzia delle Entrato nelle seguenti circostanze:

  • nel caso in cui abbiano una stabile organizzazione o una base fissa ed esercitino attività commerciali, artistiche o professionali in Italia per un periodo minimo di tre mesi;
  • nel caso in cui esercitino attività agricole in Italia.

Come e quando si presenta

I soggetti che abbiamo visto durante il corso del precedente paragrafo e che hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP all’Agenzia delle Entrate, dovranno inviare il modello esclusivamente con modalità telematiche.

Per quanto riguarda le tempistiche da rispettare per la presentazione del modello all’amministrazione finanziaria, i soggetti interessati avranno delle scadenze differenti. In particolare:

  • le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società e le associazioni ad esse equiparate dovranno presentare il modello entro il 30 novembre 2023;
  • le società e gli enti che devono versare l’imposta sul reddito delle società e le Amministrazioni pubbliche, per le quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, dovranno presentare il modello entro l’11° mese successivo alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • le società e gli enti che devono versare l’imposta sul reddito delle società e le Amministrazioni pubbliche, per le quali il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, dovranno presentare il modello entro il 30 novembre 2023.