Avviso bonario del 2017 notificato nel 2022 e rettificato a inizio 2023: può il contribuente avvalersi della Rottamazione quater di quest’anno con la presentazione della domanda di definizione agevolata entro il 30 giugno prossimo? La questione è stata posta all’Agenzia delle entrate in merito a somme dovute da un contribuente dopo i controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi. Nel dettaglio, l’istante dell’Interpello presentato al Fisco chiarisce che il 2 novembre 2022 ha ricevuto un avviso bonario relativo alla dichiarazione dei redditi 770 del periodo d’imposta 2017, cartella fiscale successivamente rettificata dall’Agenzia delle entrate per incongruenze il 23 gennaio 2023. In quest’ultima comunicazione, l’Agenzia delle entrate procedeva con lo sgravio parziale del debito fiscale richiesto in pagamento entro i successivi 30 giorni.

Avviso bonario Rottamazione, quando spetta la fruizione della definizione agevolata?

In ragione di questi due passaggi, l’istante ha chiesto la possibilità di avvalersi, per il pagamento del debito fiscale oggetto dell’avviso bonario di cui ai commi da 153 a 159, dell’articolo 1, della legge 197 del 2022, della definizione agevolata 2023, la cui domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno prossimo, con applicazione della sanzione ridotta al 3 per cento. L’Agenzia delle entrate, nella risposta formulata all’istante, nega che il contribuente possa avvalersi degli strumenti della Rottamazione quater e della definizione agevolata. Il periodo d’imposta di riferimento dell’avviso bonario è quello del 2017, anno escluso dalla sanatoria regolata dalla legge di Bilancio 2023 che considera solo gli anni 2019, 2020 e 2021.

Avviso bonario Rottamazione quater, come pagare con il piano rate 2023?

Nella domanda l’istante, inoltre, sostiene che l’avviso bonario possa essere oggetto di Rottamazione quater poiché rientrante nelle casistiche previste dal comma 155 della legge di Bilancio 2023. Ovvero, il debito fiscale a carico del contribuente non risultasse decaduto alla data del 1° gennaio 2023 in quanto, il successivo 23 gennaio, l’Agenzia delle entrate avesse comunicato lo sgravio parziale con termine di pagamento entro i 30 giorni successivi. Nella risposta all’Interpello numero 307 del 2023, l’Agenzia delle entrate chiarisce che non sussistano i presupposti per far rientrare l’avviso di irregolarità tra i casi del comma 155 dell’articolo 1, della legge 197 del 2022.

Condizioni per la definizione agevolata degli avvisi bonari 2023

Tuttavia, anche se queste casistiche possono riferirsi a qualunque periodo d’imposta, il presupposto per la loro validità è che il contribuente abbia già predisposto un regolare piano di dilazione del debito fiscale alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023. Nel caso specifico del debito dell’istante, la comunicazione di rettifica dell’avviso bonario del 23 gennaio 2023 con la quale l’Agenzia delle entrate provvedeva a ridefinire la pretesa, comportava il pagamento della prima rata del contribuente solo il 21 febbraio successivo. Lo stesso contribuente avrebbe quindi solo in data successiva predisposto un piano di rateizzazione del debito fiscale in 20 mensilità. Pertanto, il mancato accoglimento dell’istanza contenuta nell’Interpello da parte dell’Agenzia delle entrate, trova motivazione nella circostanza che, al 1° gennaio 2023, non esistesse un piano regolare di rateizzazione che non fosse decaduto.

Tregua fiscale e mancato accoglimento Agenzia delle entrate, perché?

A seguito della risposta dell’Agenzia delle entrate sull’avviso bonario, il contribuente non può pertanto avvalersi delle agevolazioni della domanda di definizione agevolata con pagamento degli interessi al tasso ribassato del 3 per cento. Il mancato accoglimento dell’istanza del contribuente ha una doppia motivazione: da un lato non si riconosce il suo caso tra le casistiche di cui parla il comma 153 dell’ultima legge di Bilancio in merito ai periodi d’imposta (quelli ammessi sono solo dal 2019 al 2021); dall’altro, anche sul fronte dell’esistenza di un piano di rate non decaduto al 1° gennaio scorso, non vi è traccia.