Colf, badanti e babysitter potranno inviare la domanda di bonus contributivo sui versamenti effettuati dalle famiglie durante la maternità e al termine del periodo di congedo. È quanto chiarisce l’Inps in merito allo sgravio spettante alle lavoratrici domestiche. Il bonus non va a vantaggio delle famiglie datrici di lavoro, ma direttamente alle neo mamme. La misura del rimborso è fissata al 50 per cento di sgravio sulle ritenute contributive in busta paga secondo quanto prevede il comma 137, dell’articolo 1, della legge 234 del 2021.

Colf badanti bonus contributivo: che cos’è e chi può richiederlo

Al via lo sgravio Inps per i contributi previdenziali versati a favore delle lavoratrici domestiche neo mamme. L’Istituto previdenziale, infatti, ha pubblicato il messaggio numero 1552 del 2023 con il quale informa che colf, badanti e babysitter devono presentare la domanda per il bonus contributivo spettante in busta paga. La decorrenza di presentazione della pratica è fissata al rientro dal periodo di congedo per la maternità. Dopo l’astensione obbligatoria, pertanto, le lavoratrici domestiche hanno diritto allo sconto della metà delle ritenute contributive in busta paga.

Colf badanti bonus contributivo: a cosa serve la domanda di autorizzazione?

La domanda di bonus contributivo per colf, badanti e babysitter di rientro dal periodo di astensione obbligatoria per la maternità si presenta per autorizzare l’Istituto previdenziale allo sconto. Con una seconda istanza, invece, si richiede il rimborso della metà dei contributi spettanti a favore delle lavoratrici domestiche neo mamme. È bene chiarire che le collaboratrici domestiche potrebbero aver già versato parte dei contributi spettanti a causa dei tempi lunghi di uscita delle istruzioni. Pertanto, la domanda è utile per ottenere il rimborso del 50 per cento dei contributi già versati.

Domanda di esonero contributivo colf, badanti e babysitter: come si presenta?

In merito alle modalità di presentazione della domanda, le famiglie datrici di lavoro possono procedere direttamente sul portale Inps. Il percorso da seguire in via telematica sul portale Inps è: “Imprese e Liberi Professionisti”, “Esplora Imprese e liberi professionisti”, “Strumenti”, “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, “Utilizza lo strumento”. Per l’accesso, è necessario utilizzare lo Spid, la Carta di identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). La famiglia, dopo aver selezionato la voce “Ld – Richiesta Esonero Contributivo per madri lavoratrici”, potrà inoltrare la relativa istanza.

Periodo di esonero contributivo: qual è?

La domanda può essere presentata dalle famiglie solo se il rientro dal congedo di maternità sia avvenuto in data precedente al 1° gennaio 2023. Eventuali cause di ritardo del rientro (ad esempio, per permessi retribuiti, per malattia o per ferie) sono ammissibili, purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo di maternità, procrastinando l’inizio dell’esonero contributivo. Tuttavia, anche in questo caso, è necessario che il rientro dal periodo di congedo della lavoratrice domestica sia avvenuto non oltre il 31 dicembre scorso.

Il bonus contributivo del 50 per cento dei contributi versati dalla famiglia datrice di lavoro alla collaboratrice domestica deve essere autorizzato dall’Istituto previdenziale mediante accoglimento della pratica. Nonostante l’accoglimento dell’istanza, la famiglia deve continuare a versare i contributi in misura piena alla lavoratrice domestica. Tale contribuzione varia da 0,25 a 0,13 euro per ora di lavoro. Sarà l’Inps, poi, a rimborsare del 50 per cento la contribuzione già pagata in misura piena per i trimestri precedenti. Il rimborso va poi restituito alla collaboratrice domestica.