Contratto preliminare di compravendita: il contratto preliminare è disciplinato dall’art. 1351 del codice civile e, nello specifico, viene stipulato da due parti per obbligarsi a vicenda a stipulare il c.d. “contratto definitivo” in futuro.
Il suddetto articolo legislativo, in particolare, prevede quanto segue:
“Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.”
Per essere considerati validi, perciò, i contratti preliminari di compravendita devono essere registrati entro 30 giorni dal momento in cui vengono sottoscritti dalle parti.
A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito le istruzioni su come registrare un contratto preliminare di compravendita e quanto bisogna pagare per la registrazione all’Agenzia delle Entrate.
Contratto preliminare di compravendita: ecco come effettuare la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate
I soggetti interessati possono procedere con la registrazione del contratto preliminare di compravendita attraverso una delle seguenti modalità:
- online, mediante la presentazione di un apposito modello presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, denominato “RAP web”;
- recandosi fisicamente presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, mediante la presentazione del modello di richiesta di registrazione atti privati, denominato “modello RAP”.
Tale modello, in particolare, non viene utilizzato solamente per la registrazione del contratto preliminare di compravendita presso l’Agenzia delle Entrate, ma può essere utilizzato anche per la registrazione di altri atti privati, come il comodato.
Nei campi che si trovano nella zona in alto del modello RAP, i soggetti interessati dovranno indicare i seguenti elementi:
- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale della società o dell’ente, nel caso in cui la richiesta di registrazione del contratto preliminare di compravendita non venga effettuata da una persona fisica;
- il numero di modulo che il contribuente sta compilando, dove necessario.
Per la compilazione e l’invio del modello, come abbiamo già accennato in precedenza, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti un apposito servizio online denominato “RAP web”, grazie al quale è possibile registrare i contratti preliminari.
Senza installare nessuna piattaforma informatica, i soggetti interessati potranno richiedere la registrazione all’Agenzia delle Entrate semplicemente inserendo all’interno del servizio online i seguenti dati:
- la tipologia di bene oggetto del contratto;
- i dati dei promissari venditori e dei promissari acquirenti;
- il prezzo stabilito dalle parti;
- le eventuali somme versate a titolo di caparra e/o acconto;
- i dati degli eventuali immobili oggetto del contratto.
Oltre a queste informazioni, il contribuente deve allegare al modulo anche i seguenti documenti:
- una copia del contratto preliminare di compravendita da registrare, debitamente sottoscritto dalle parti interessate;
- una copia di eventuali documenti allegati all’atto da registrare.
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Quanto bisogna pagare per la registrazione all’Agenzia delle Entrate?
Per poter ultimare la registrazione del contratto preliminare di compravendita, una volta inserita la richiesta all’interno del portale web dell’Agenzia delle Entrate, il sistema provvederà ad effettuare il calcolo delle imposte da pagare.
In particolare, il contribuente dovrà versare tramite addebito su conto corrente:
- un’imposta di registro in misura pari a 200 euro;
- un’imposta di bollo di importo pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte (100 righe);
- un’imposta fissa pari a:
- lo 0,50% dell’eventuale caparra confirmatoria versata;
- il 3% degli eventuali acconti di prezzo non assoggetti ad IVA;
- il 3% dell’eventuale caparra penitenziale versata;
- la somma tra l’imposta fissa di 200 euro, lo 0,50% dell’importo della caparra confirmatoria versata e il 3% dell’acconto non soggetto ad IVA e della caparra penitenziale.
“In tutti i casi predetti, l’imposta proporzionale pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.”
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