F24: attraverso l’utilizzo del modello F24 i contribuenti hanno la possibilità di pagare le imposte e i tributi dovuti, nonché i contributi e i premi, tutto per l’appunto con un unico modello “unificato” che gli consente di effettuare un’unica operazione.

Tale modello può essere utilizzato da chiunque, sia dai soggetti titolari di partita IVA che da coloro che ne sono sprovvisti, anche per beneficiare della compensazione dei crediti d’imposta di cui si ha diritto, andando a scontare l’importo delle somme che devono essere versate.

Per quanto riguarda le modalità di versamento, invece, i soggetti che dispongono della partita IVA hanno l’obbligo di effettuare i pagamenti online, seguendo le istruzioni che andremo a vedere durante il corso del precedente paragrafo.

F24: come possono pagare i contribuenti senza partita IVA?

I contribuenti che non hanno la partita IVA hanno la possibilità ma non l’obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto con modalità telematiche.

In particolare, ecco quali sono le modalità attraverso le quali i soggetti interessati possono pagare il modello F24:

  • online, tramite l’apposito servizio che viene messo a disposizione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, sia direttamente che tramite l’aiuto di un intermediario abilitato;
  • lo sportello di un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  • la propria banca;
  • un qualsiasi ufficio delle Poste Italiane.

Il pagamento del modello F24 può essere effettuato sia in contanti che attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti strumenti:

  • gli assegni bancari e circolare presso una qualsiasi banca;
  • gli assegni bancari, gli assegni circolari e i vaglia cambiari presso lo sportello di un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  • la carta Pagobancomat presso lo sportello di una qualsiasi banca o di un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  • gli assegni bancari, gli assegni circolari, gli assegni postali, i vaglia postali e la carta Postamat presso un qualsiasi ufficio delle Poste Italiane.

F24: come possono pagare i contribuenti con partita IVA?

I contribuenti che hanno la partita IVA, invece, sono obbligati a pagare il modello F24 con modalità esclusivamente telematiche, utilizzando gli appositi servizi online che vengono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, le modalità di pagamento per i soggetti titolari di partita IVA sono le seguenti:

  • presentazione del modello F24 direttamente, utilizzando:
    • i servizi online “F24 web” e “F24 online”, presenti all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione mediante le proprie credenziali ai canali Fisconline o Entratel;
    • i servizi di internet banking che vengono messi a disposizione dagli intermediari che dispongono di una convenzione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  • presentazione del modello F24 attraverso l’ausilio degli intermediari, ovvero i Caf, i professionisti abilitati, le associazioni di categoria, ecc….

Oltre a possedere le credenziali necessarie per autenticarsi sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che intendono utilizzare le modalità di pagamento telematiche del modello F24, devono necessariamente essere in possesso di un conto corrente presso:

  • una banca che risulta convenzionata con l’Agenzia delle Entrate;
  • le Poste Italiane.

Le modalità di pagamento in caso di utilizzo di crediti d’imposta in compensazione

Le regole riguardo l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta all’interno del modello F24 sono valide per tutti i contribuenti, sia i titolari di partita IVA che non, e sono disciplinate dall’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, il quale prevede quanto segue:

“Coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

In ogni caso, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.”

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