Scadenza IMU 2023: come ogni anno, i contribuenti che possiedono un immobile che non è adibito loro come abitazione principale, dovranno versare l’imposta municipale unica nelle casse del comune nel quale si trova l’immobile.
Oltre all’esenzione per la “prima casa”, si ha la possibilità di non pagare l’IMU o di pagarlo in maniera ridotta anche in altre circostanze.
Se, invece, non si ha diritto ad alcun tipo di esonero o di riduzione, allora si dovrà pagare l’imposta al proprio comune con le tempistiche e con le modalità che andremo a vedere durante il corso di questo breve articolo.
Scadenza IMU 2023: quando si paga? Le rate di versamento
Nel corso del paragrafo precedente abbiamo accennato alle ipotesi di esenzione e di riduzione dell’IMU; argomento di cui abbiamo già trattato in maniera approfondita durante il corso di un precedente articolo, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24.
Chi non può beneficiare di queste agevolazioni, però, in base a quanto è stato stabilito all’interno dell’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dovrà versare l’IMU in due rate, rispettando le seguenti scadenze per quanto riguarda l’anno in corso:
- il 16 giugno 2023 (acconto – prima rata dell’IMU relativa al primo semestre, con applicazione dell’aliquota e della detrazione d’imposta che riguarda l’anno precedente);
- il 16 dicembre 2023 (saldo – seconda rata dell’IMU relativa al secondo semestre, con applicazione dell’eventuale conguaglio sull’importo che è stato pagato per quanto riguarda la prima rata).
In merito all’aliquota che deve essere applicata alla rata di saldo dell’imposta municipale unica, quest’ultima viene decisa di anno in anno e viene comunicata il 28 ottobre di ogni anno sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), tramite la pubblicazione di un apposito regolamento.
In alternativa, il contribuente può decidere di pagare l’IMU 2023 in un’unica soluzione, pagando quando dovuto entro il 16 giugno 2023.
Nel caso in cui il soggetto obbligato al versamento dell’imposta municipale unica nelle casse del comune in cui è situato l’immobile che possiede non riesca a rispettare i termini entro i quali adempiere al pagamento di quanto dovuto, avrà la possibilità di ravvedersi e di pagare in ritardo con l’applicazione di sanzioni ridotte rispetto a quelle previste dalla legge vigente in materia.
Per fare questo, il contribuente potrà utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso, del quale vi abbiamo già parlato in maniera dettagliata durante il corso di un precedente articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24.
Come si paga l’imposta municipale unica?
L’art. 1, comma 765, delle legge n. 160 del 2019 prevede che l’IMU possa essere versato mediante l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- il modello F24;
- il bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
- pagoPA.
Infine, per quanto riguarda la compilazione del modello F24, il contribuente dovrà indicare i seguenti codici tributo:
- “3912” denominato “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – comune“;
- “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – comune“;
- “3914” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – comune“;
- “3915” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – stato“;
- “3916” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – comune“;
- “3917” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – stato“;
- “3918” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – comune“;
- “3919” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – stato“;
- “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – interessi da accertamento – comune“;
- “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – sanzioni da accertamento – comune“;
- “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – stato“;
- “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d – incremento comune“.