NASpI 2023: la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego non è altro che un’indennità mensile di disoccupazione che può essere richiesta da coloro che hanno perso il proprio rapporto di lavoro subordinato in maniera involontaria.

A tal proposito, l’INPS mette a disposizione di questi lavoratori un apposito servizio online all’interno del proprio sito web, mediante il quale è possibile presentare domanda per ottenere il contributo economico.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda la NASpI 2023: che cos’è, a chi spetta, requisiti, quando e come fare domanda.

NASpI 2023: che cos’è, a chi spetta e requisiti

L’art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale una misura che viene concessa con cadenza mensile ai disoccupati, in sostituzione dei precedenti contributi di disoccupazione che venivano concessi a tali soggetti, ovvero l’ASpI e la MiniASpI, a partire dal 1° maggio 2015.

Questa indennità di disoccupazione mensile è la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), la quale viene riconosciuta nel caso in cui i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato perdano in maniera involontaria la propria posizione lavorativa, previa presentazione di un’apposita domanda all’INPS da parte dei soggetti interessati.

La NASpI, in particolare, spetta ai seguenti soggetti:

  • i lavoratori subordinati;
  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative;
  • il personale artistico;
  • i lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo determinato presso una pubblica amministrazione;
  • gli operai agricoli con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le cooperative e i loro consorzi (a partire dal 1° gennaio 2022).

Sono esclusi, invece, dalla possibilità di beneficiare del contributo economico i seguenti soggetti:

  • i lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione;
  • gli operai agricoli con un rapporto di lavoro a tempo determinato;
  • i lavoratori extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno in corso di validità per svolgere un lavoro stagionale;
  • i lavoratori che hanno maturato i requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata;
  • i lavoratori che ricevono l’assegno ordinario di invalidità.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per ricevere la NASpI, tale indennità di disoccupazione viene riconosciuta ai suddetti soggetti qualora abbiano perso la propria occupazione in maniera involontaria, ovvero in caso di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito ad una procedura di conciliazione;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in seguito al rifiuto del lavoratore di trasferirsi;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • licenziamento disciplinare.

Un ulteriore requisito è quello relativo al versamento dei contributi per la disoccupazione per un periodo di tempo di almeno 13 settimane nel corso dei 4 anni precedenti.

A tal proposito, i contributi che vengono conteggiati per il calcolo della NASpI sono i seguenti:

  • contributi previdenziali;
  • contributi figurativi per maternità obbligatoria
  • periodi di lavoro all’estero;
  • periodi di astensione dal lavoro.

Quando e come fare domanda

I lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato, che hanno perso il lavoro involontariamente, possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione NASpI dietro presentazione di un’apposita domanda con modalità esclusivamente telematiche all’INPS.

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza da parte dei soggetti interessati è di 68 giorni a partire da:

  • la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • la data di cessazione del periodo di maternità;
  • la data di cessazione del periodo di malattia o di infortunio;
  • la data della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria;
  • la data di cessazione dell’indennità di mancato preavviso;
  • il 38° giorno dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, in seguito ad un licenziamento per giusta causa.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

  • il servizio online presente sul sito web dell’INPS;
  • il contact center;
  • gli enti di patronato e gli intermediari dell’INPS.