Esonero contributivo lavoratrici madri: con la pubblicazione del messaggio n. 1552 del 28 aprile 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la presentazione della domanda per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali che riguardano le lavoratrici madri dipendenti del settore privato che operano nel settore domestico, in seguito al periodo in cui queste ultime beneficiano del congedo di maternità.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 137, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

Esonero contributivo lavoratrici madri: a chi spetta e in quali circostanze

La normativa che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo ha introdotto in via sperimentale all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale l’esonero contributivo per le lavoratrici madri.

Il suddetto esonero dal versamento dei contributi INPS, in particolare, viene riconosciuto per l’anno 2022 per i rapporti di lavoro che riguardano le dipendenti del settore privato, a partire dalla data del rientro al lavoro in seguito alla fruizione del congedo di maternità e fino ad un anno massimo.

Tale beneficio viene concesso in relazione alle lavoratrici madri che operano nel settore domestico e che sono rientrate a svolgere la propria attività lavorativa entro il 31 dicembre 2022.

Le istruzioni operative che sono state fornite dall’INPS con la pubblicazione di quest’ultima circolare, riguardo la gestione dei versamenti dei contributi previdenziali, si aggiungo alle informazioni e ai chiarimenti che erano stati forniti dall’Istituto attraverso la precedente circolare n. 102 del 19 settembre 2022 e attraverso il messaggio n. 4042 del 9 novembre 2022, del quale vi abbiamo già parlato in maniera approfondita all’interno di un altro articolo, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24.

Questi ultimi comunicati dell’INPS hanno chiarito che l’esonero contributo per le lavoratrici madri viene riconosciuto nel momento in cui queste ultime siano rientrate al lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Le istruzioni dell’INPS su come fare domanda per il beneficio

A tal proposito, i datori di lavoro che operano nel settore domestico e che hanno alle proprie spettante una lavoratrice madre devono presentare per conto di queste ultime un’apposita domanda all’INPS, mediante l’utilizzo del servizio online che viene offerto proprio sul sito web dell’Istituto.

I soggetti interessati potranno accedere a tale servizio e richiedere l’esonero contributivo per conto delle lavoratrici madri autenticandosi attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), e seguendo il seguente percorso sul portale web dell’INPS:

“Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”.

Dopodiché, il datore di lavoro domestico dovrà selezionare la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, per poi compilare la domanda ed inviarla sempre attraverso la piattaforma informatica presente sul sito web dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

In attesa del controllo che viene effettuato dall’INPS in seguito alla presentazione della domanda per l’esonero contributivo per le lavoratrici madri, il datore di lavoro potrà velocizzare il processo andando ad inserire il numero di protocollo relativo alla domanda di maternità della dipendente.

Infine, nel caso in cui la domanda venga accettata dall’Istituto si verificheranno le seguenti conseguenze:

  • gli Avvisi PagoPA presenti sul Portale die pagamenti saranno ricalcolati;
  • sarà previsto il rimborso del 50% della contribuzione versata in misura piena durante il corso dei trimestri precedenti, qualora già pagati.

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