Imposta di bollo virtuale: con la pubblicazione della circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la sua competenza, il procedimento di autorizzazione, le modalità di liquidazione, il versamento, l’acconto e le sanzioni che possono essere applicate in caso di ritardi o di mancati adempimenti da parte dei contribuenti.
La suddetta circolare dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno degli artt. 15 e 15 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, in merito all’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo a vedere qui di seguito tutto ciò che riguarda la disciplina dell’imposta di bollo virtuale ed, in particolare, qual è il suo funzionamento e come si paga.
Imposta di bollo virtuale: come funziona? Ecco la disciplina del tributo
La normativa che abbiamo indicato durante il corso del precedente paragrafo ha introdotto la possibilità di pagare l’imposta di bollo in modo virtuale, previa presentazione di un’apposita domanda da parte dei soggetti interessati e solamente per specifici atti e documenti, che sono stati stabiliti dai seguenti decreti ministeriali:
- decreto del Ministero delle Finanze del 7 giugno 1973;
- decreto del Ministero delle Finanze del 25 luglio 1975;
- decreto del Ministero delle Finanze del 31 ottobre 1981;
- decreto del Ministero delle Finanze del 10 febbraio 1988;
- decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012.
Colui che vuole adempiere al versamento dell’imposta di bollo in modalità virtuale dovrà richiedere una preventiva autorizzazione all’Ufficio competente in materia.
In particolare, il soggetto in questione dovrà presentare un’apposita domanda, allegando ad essa una dichiarazione con la quale comunica il numero degli atti e dei documenti che pensa saranno emessi e ricevuti durante il corso dell’anno.
Una volta concessa l’autorizzazione, l’Ufficio competente effettuerà la liquidazione iniziale dell’imposta dovuta per il periodo compreso tra la data in cui viene concessa l’autorizzazione e il 31 dicembre dello stesso anno.
Dopodiché, il soggetto interessato dovrà presentare la suddetta dichiarazione con i dati definitivi riguardo il numero degli atti e dei documenti che sono stati emessi durante il corso dell’anno precedente, grazie alla quale l’Ufficio competente potrà effettuare la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
Come si paga?
Il pagamento dell’imposta di bollo virtuale liquidata dall’Ufficio competente, dell’acconto, degli interessi e delle sanzioni dovute, deve essere tramite l’utilizzo del modello F24.
Tale modalità di pagamento è stata introdotta in sostituzione del versamento mediante modello F23, a partire dal 20 febbraio 2015.
In particolare, il contribuente dovrà adempiere al versamento di quanto dovuto tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
- “2505” denominato “BOLLO VIRTUALE-RATA“;
- “2506” denominato “BOLLO VIRTUALE – ACCONTO“;
- “2507” denominato “BOLLO VIRTUALE – Sanzioni“;
- “2508” denominato “BOLLO VIRTUALE – Interessi“.
A tal proposito, nel caso in cui l’eventuale differenza a debito dell’imposta di bollo virtuale dovuta per l’anno precedente si evidenzia per quanto riguarda la rada bimestrale che scade nel mese di febbraio, allora il pagamento del tributo dovrà essere effettuato mediante l’indicazione del solo codice tributo “2505” denominato “BOLLO VIRTUALE-RATA“.
“Si fa presente, infine, che con la risoluzione 12/E richiamata è stato precisato che per i codici tributo relativi all’imposta di bollo assolta in modo virtuale le somme sono indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, ciò comporta che eventuali eccedenze di imposta non possono essere portate in compensazione nel modello F24 con debiti relativi ad altri tributi.”
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