Gratuito patrocinio 2023: con la pubblicazione del decreto del 3 febbraio 2023, recante “Adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 21 aprile 2023, il Ministero della Giustizia ha abbassato il limite di reddito per quanto riguarda l’anno in corso.
A tal proposito, quindi, un maggior numero di cittadini avrà la possibilità di beneficiare dell’assistenza legale in modo completamente gratuito, con le relative spese a carico dello Stato.
Nello specifico, il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, hanno disposto quanto segue:
“L’importo indicato nell’art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 11.734,93.
Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”
In sostanza, potranno accedere al gratuito patrocinio per il 2023 quei soggetti che hanno un reddito imponibile, in base a quanto è stato dichiarato all’interno della dichiarazione dei redditi 2022 relativa ai redditi che sono stati conseguiti nel corso dell’anno 2021.
Il Ministero della Giustizia aggiorna il limite di reddito ogni 2 anni in base alle variazioni che vengono registrate dall’ISTAT per quanto riguarda l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ecco qui di seguito tutto ciò che riguarda il gratuito patrocinio 2023: che cos’è, come funziona, a chi spetta, dove e come fare domanda.
Gratuito patrocinio 2023: che cos’è, come funziona e a chi spetta
Con il patrocinio gratuito le persone che hanno un reddito pari o inferiore a 11.734,93 euro hanno la possibilità di farsi assistere in un giudizio civile o amministrativo da un avvocato anche se non hanno i soldi necessari per richiedere la sua nomina.
In particolare, la possibilità di essere rappresentati in giudizio a spese dello Stato è valida per ogni grado delle seguenti tipologie di procedimenti:
- i processi civili;
- le procedure di volontaria giurisdizione, come ad esempio:
- le separazioni consensuali;
- i divorzi congiunti;
- ecc…;
- i processi amministrativi;
- i processi contabili;
- i processi tributari.
Il gratuito patrocinio può essere richiesto dai seguenti soggetti:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, qualora abbiano un regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- gli apolidi
- gli enti o le associazioni che non hanno scopo di lucro e che non esercitino un’attività di tipo economico.
Nel caso in cui il soggetto che richiede il beneficio conviva con il proprio coniuge, con l’unito civilmente o con altri familiari a carico, il nuovo limite di reddito stabilito dal Ministero della Giustizia che garantisce l’accesso al patrocinio gratuito considera anche i redditi che sono stati conseguiti da questi ultimi, a meno che il procedimento in essere non sia proprio nei confronti di un altro componente del rispettivo nucleo familiare.
Dove e come fare domanda alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
I soggetti che possiedono i requisiti necessari potranno presentare la domanda per il gratuito patrocinio alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, presso il luogo in cui è situata la sede:
- del magistrato nei confronti del quale è in corso il processo;
- del “magistrato competente a conoscere del merito”, qualora il processo non sia ancora in corso;
- del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in:
- Cassazione;
- Consiglio di Stato;
- Corte dei Conti.
La domanda deve essere presentata direttamente dal soggetto interessato, utilizzando gli appositi moduli che vengono messi a disposizione dalla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e inviando una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità tramite posta raccomandata.
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