Un ricorso accolto per un ritardo di 12 minuti. È questo ciò che ha portato la riapertura della curva della Juventus (dopo la storia dei cori razzisti) e la correlata cancellazione del provvedimento.

Una decisione presa con ‘leggerezza’ e senza entrare veramente nel merito. Secondo quanto riportato nel comunicato della Corte Sportiva la cancellazione del provvedimento di chiusura della Curva Sud dell’Allianz Stadium è stata frutto di un ritardo dell’invio dei rapporti da parte della Procura della Figc. Il termine perentorio per l’invio della mail era fissato alle 14, ma la presentazione della richiesta è avvenuta invece 12 minuti dopo.

Riapertura della Curva della Juventus: le motivazioni

La decisione presa in merito alla chiusura della Curva Sud della Juventus era stata disposta a seguito dei cori razzisti urlati dai tifosi bianconeri dopo il rigore segnato da Lukaku. Un provvedimento che però ha fatto molto discutere. La scelta virava solo verso l’esclusione di Lukaku dalla partita di ritorno e la riapertura della curva della Juventus. Di fatto solo il giocatore belga ‘pagava’ la punizione del gesto plateale.

Lasciare il via libera alla Curva di acquistare i biglietti per la gara contro il Napoli è stata una decisione ‘indotta’. Il ‘via’ c’è stato dopo che Chiné e i suoi collaboratori hanno inviato i rapporti al Giudice sportivo oltre il limite temporale consentito. Una sanzione, dunque, annulata e un ricorso accolto dal momento che la pronuncia del Giudice era avvenuta basandosi proprio su quei documenti presentati.

“Il termine indicato quindi dall’art. 62, comma 1, CGS (le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara) per la trasmissione al Giudice Sportivo dei vari rapporti, inclusi quelli della Procura federale, è perentorio. La trasmissione del rapporto della Procura federale, sulla cui sola base si è fondata la pronuncia del Giudice Sportivo qui impugnata, è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14.00 di cui all’art. 62, comma 1, CGS”.

Motivazioni della Figc al ritardo dei 12 minuti di invio

Nonostante la Procura della Figc avesse presentato alcune motivazioni per illustrare i motivi alla base dell’invio tardivo della mail, queste non sono state ritenute idonee dalla Corte presieduta da Volpe.

“Questa Corte ritiene che i motivi della tardiva trasmissione, rappresentati dalla Procura federale in sede di discussione, non costituiscano un impedimento oggettivo ed assoluto tale da giustificare il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal Codice. Non è stata infatti prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione asseritamente incontrati dal collaboratore della Procura nelle due ore precedenti l’invio del Rapporto, né è stato provato in alcun modo un suo legittimo impedimento nel superare tali asseriti problemi. La Procura avrebbe potuto e dovuto produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, CGS. Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione razziale occorsi durante la gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata”.