Congedo matrimoniale: nel caso in cui due coniugi o due persone che si uniscono con un’unione civile possiedano tutti i requisiti necessari e presentino una domanda in maniera corretta, potranno beneficiare di un assegno per congedo matrimoniale entro i 30 giorni successivi alla data in cui è stato celebrato l’evento.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda il congedo matrimoniale: che cos’è, a chi spetta, quanti giorni dura e come richiederlo.

Congedo matrimoniale: che cos’è e a chi spetta

Il periodo di congedo matrimoniale prevede l’erogazione da parte dell’INPS di un assegno indirizzato ad alcune tipologie di lavoratori, in caso di:

  • matrimonio civile;
  • matrimonio concordatario;
  • unione civile.

L’assegno, dunque, non sarà riconosciuto ai soggetti che ne fanno richiesta qualora il matrimonio degli stessi sia stato celebrato esclusivamente presso un istituto religioso.

Il congedo dovrà essere fruito dai coniugi o dalle parti dell’unione civile, qualora entrambi possiedano tutti i requisiti necessari, entro i 30 giorni che succedono la data in cui è stata celebrata la cerimonia.

Il contributo economico, in particolare, spetta ai seguenti soggetti:

  • gli operai;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i marittimi di bassa forza;
  • i lavoratori dipendenti con un rapporto di lavoro presso le aziende industriali, artigiane e cooperative.

Tali lavoratori dipendenti per poter ricevere l’assegno per congedo matrimoniale dall’INPS dovranno possedere i seguenti requisiti:

  • dovranno aver celebrato un matrimonio civile o concordatario oppure un’unione civile;
  • dovranno dimostrare di avere un rapporto di lavoro di durata minima pari ad una settimana;
  • dovranno utilizzare il periodo di congedo entro i 30 giorni successivi alla data di celebrazione del matrimonio o dell’unione civile;
  • dovranno dimostrare che nel corso dei 90 giorni precedenti alla data del matrimonio o dell’unione civile abbiano lavorato per un periodo minimo pari a 15 giorni in qualità di lavoratori dipendenti presso aziende industriali, artigiane o cooperative, anche qualora si trovino in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda all’INPS;
  • non devono essere in servizio per:
    • malattia;
    • sospensione del lavoro;
    • richiamo alle armi.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro in essere, i soggetti beneficiari dell’assegno per congedo matrimoniale non dovranno aver prestato o prestare la propria attività lavorativa come dipendenti presso:

  • le aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco, con la qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
  • le aziende agricole;
  • le aziende che operano nel settore del commercio, del credito e delle assicurazioni;
  • gli enti locali e statali;
  • le aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

Quanti giorni dura e come richiederlo

L’assegno per congedo matrimoniale viene riconosciuto dall’INPS ai soggetti beneficiari per un periodo pari a 7 giorni di retribuzione, i quali salgono ad 8 in caso di lavoratori marittimi.

Il contributo economico, in realtà, viene pagato in maniera differente a seconda delle diverse tipologie di lavoratori che ne fanno richiesta. In particolare, l’assegno viene erogato:

  • direttamente dall’INPS a:
    • i lavoratori disoccupati;
    • i richiamati alle armi;
    • i marittimi di bassa forza;
    • i lavoratori che non sono in servizio per malattia o sospensione del lavoro;
  • dal datore di lavoro a:
    • i lavoratori occupati.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda, questi ultimi dovranno richiedere il beneficio al proprio datore di lavoro una volta terminato il periodo di fruizione del congedo matrimoniale e, comunque, entro 60 giorni dalla data in cui è stato celebrato l’evento.

Coloro che dovranno presentare domanda all’INPS, invece, avranno l’obbligo di rispettare la scadenza di un anno dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio o l’unione civile, oltre la quale perderanno il diritto di ricevere l’assegno per congedo matrimoniale.

Le modalità per la presentazione della domanda all’Istituto sono le seguenti:

  • il servizio online presente sul sito web, previa autenticazione con le proprie credenziali;
  • il contact center;
  • i servizi telematici offerti dagli enti di patronato e dagli intermediari dell’INPS.