Bollo su fatture elettroniche: in seguito all’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, disposto dall’art. 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014, è stato inserito anche il pagamento dell’imposta di bollo.

Tale versamento deve essere effettuato con le tempistiche e con le modalità che sono previste dalla normativa vigente in materia, e che vi andremo a specificare durante il corso di questo breve articolo.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, ecco qui di seguito tutto ciò che riguarda l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ovvero: l’integrazione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento.

Bollo su fatture elettroniche: ecco come funziona l’integrazione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate

Ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate verifica che sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) sa stata indicata in maniera corretta l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.

Tale assoggettamento avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” presente sulla fattura elettronica, in modo da permettere il calcolo dell’imposta di bollo dovuta.

Nel caso in cui non sia stato indicato l’assolvimento, l’Agenzia delle Entrate notifica la mancanza al cedente/prestatore o al cessionario/committente, per quanto riguarda le autofatture.

Al termine dell’elaborazione da parte dell’amministrazione finanziaria, quest’ultima fornirà all’interno del servizio “Fatture e corrispettivi” due elenchi:

  • l’elenco A, che non può essere modificato, contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, assoggettati all’imposta di bollo;
  • l’elenco B, che può essere modificato, contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti informatici che hanno i requisiti per essere assoggettati all’imposta di bollo ma che non riportano la relativa indicazione.

Bollo su fatture elettroniche: importi e scadenze

Gli elenchi ai quali abbiamo fatto riferimento durante il corso del precedente paragrafo vengono messi a disposizione all’interno dell’apposita sezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre di riferimento.

I soggetti interessati potranno apportare delle modifiche ai due elenchi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (tale scadenza slitta dal 31 luglio al 10 settembre per quanto riguarda il secondo trimestre).

Nello specifico, ecco qui di seguito tutte le date che riguardano il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per l’anno in corso.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gli elenchi A e B nelle seguenti date:

  • il 15 aprile 2023 per quanto riguarda il 1° trimestre;
  • il 15 luglio 2023 per quanto riguarda il 2° trimestre;
  • il 15 ottobre 2023 per quanto riguarda il 3° trimestre;
  • il 15 gennaio 2024 per quanto riguarda il 4° trimestre.

Possono essere apportate delle modifiche ai dati contenuti all’interno dell’elenco B entro le seguenti date:

  • il 30 aprile 2023 per quanto riguarda il 1° trimestre;
  • il 10 settembre 2023 per quanto riguarda il 2° trimestre;
  • il 31 ottobre 2023 per quanto riguarda il 3° trimestre;
  • il 31 gennaio 2024 per quanto riguarda il 4° trimestre.

E’ possibile visualizzare l’importo dell’imposta di bollo dovuta entro le seguenti date:

  • il 15 maggio 2023 per quanto riguarda il 1° trimestre;
  • il 20 settembre 2023 per quanto riguarda il 2° trimestre;
  • il 15 novembre 2023 per quanto riguarda il 3° trimestre;
  • il 15 febbraio 2024 per quanto riguarda il 4° trimestre.

Infine, ecco quali sono le scadenze previste per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

  • il 31 maggio 2023 per quanto riguarda il 1° trimestre;
  • il 30 settembre 2023 per quanto riguarda il 2° trimestre;
  • il 30 novembre 2023 per quanto riguarda il 3° trimestre;
  • il 28 febbraio 2024 per quanto riguarda il 4° trimestre.

Come pagare?

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere pagata attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite l’indicazione dell’IBAN all’interno dell’apposito servizio online “Fatture e corrispettivi”, presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite modello F24.

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