Bonus edilizi e superbonus 110%, cessione crediti a un privato e pagamento di quest’ultimo del corrispettivo a rate, si può fare? Il caso è quello di un contribuente che abbia fatto effettuare degli interventi su un proprio immobile con beneficio di uno dei bonus casa o del superbonus, decidendo poi di cedere il proprio vantaggio fiscale a un altro soggetto privato. Rispetto allo sconto in fattura, che permette di rientrare presto delle spese agevolate, la cessione crediti a un privato può comportare dei tempi di attesa più lunghi, soprattutto nel caso di pagamenti dilazionati concessi pur di vendere il credito stesso.

Bonus cessione crediti a soggetto privato e pagamento a rate, si può fare?

Chi decide di cedere il credito d’imposta che scaturisce da lavori effettuati su un proprio immobile e agevolati dai bonus edilizi o dal superbonus, vende la possibilità, all’acquirente, di poter utilizzare il credito stesso in detrazione per quattro rate annuali. Il trasferimento del bonus può avvenire in forma rateale se il compratore non ha la disponibilità economica per procedere al pagamento immediato? E un eventuale pagamento rateale può avere effetto rispetto alla composizione delle rate della detrazione previste dal superbonus o dai bonus edilizi, anche ai fini degli obblighi di comunicazione nei riguardi dell’Agenzia delle entrate?

Bonus cessione crediti, come può avvenire il pagamento anche in caso di superbonus?

La prima risposta che si può dare a questo caso è che il pagamento della cessione del credito da parte dell’acquirente dei bonus edilizi può avvenire anche a rate. Non è occorrente che il cessionario versi integralmente il prezzo pattuito per la cessione del credito d’imposta nel momento in cui si concretizzi l’acquisto. Da questo punto di vista, il rapporto tra cedente e cessionario è regolato dal Codice civile il quale stabilisce che le parti sono libere di stabilire la modalità di pagamento del corrispettivo al quale sono pervenute tramite l’accordo. Pertanto, il pagamento da parte del cessionario può avvenire in qualunque formula. Ovvero, a rate, posticipato, anticipato e così via.

Cessione credito superbonus, accordo tra cedente e cessionario: cosa dice il Codice civile?

Sulla modalità di accordo e di pagamento del credito d’imposta sui bonus edilizi e sul superbonus, cedente e cessionario devono quindi rifarsi all’articolo 1322 del Codice civile. Il dettato normativo stabilisce che le parti devono stabilire il prezzo della cessione (in questo caso del credito d’imposta) in misura certa. Ma deve risultare certa anche la modalità della sua erogazione, altrimenti si rischia di invalidare l’efficacia dell’accordo perché mancante di un elemento essenziale nel contratto tra le parti.

Cessione del credito e sconto in fattura superbonus, quando va fatta la comunicazione all’Agenzia delle entrate?

Particolare attenzione, in ogni modo, deve essere prestata dalle parti in merito agli obblighi di comunicazione della cessione dei crediti (così come dello sconto in fattura) nei riguardi dell’Agenzia delle entrate. Quest’ultima, rispetto all’accordo tra cedente e cessionario del credito d’imposta, agisce in veste di terzi, come spiegato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 33/E del 2022. Nei confronti del Fisco l’accordo tra le due parti di cessione del credito d’imposta assumerà efficacia solo nel momento in cui l’operazione di cessione venga comunicata sulla piattaforma online predisposta dall’Agenzia delle entrate stessa.

Procedura di vendita dei bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate, in merito alla cessione del credito d’imposta dei bonus edilizi, richiede che il cedente comunichi l’opzione scelta relativa al beneficio fiscale mediante procedura telematica. Il passaggio è necessario (anche se si tratti di sconto in fattura) a prescindere dalle modalità con le quali le due parti della compravendita concordino il pagamento di quanto dovuto.