Imposta di successione: l’imposta di successione è un’imposta che deve essere versata da quei soggetti che ricevono in eredità beni immobili e diritti immobiliari reali, in seguito alla presentazione della dichiarazione di successione.

Quest’ultima, in particolare, a partire dal 23 gennaio 2017 può essere presentata avvalendosi dell’apposito servizio online che viene messo a disposizione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti, per poter accedere al suddetto servizio telematico, dovranno installare un software, grazie al quale riusciranno a compilare il file, ad allegare i documenti, a salvare, ad effettuare l’accesso all’interno dei servizi online e ad inviare.

La presentazione della dichiarazione, possibile anche con l’aiuto di un intermediario abilitato, deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione presso la sede dell’Agenzia delle Entrate in cui aveva la propria residenza il soggetto defunto.

Nello specifico, in base a quanto stabilito all’interno dell’art. 28, comma 2, del TUS, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione i seguenti soggetti:

  • i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso in cui la successione è stata aperta in seguito ad una dichiarazione di morte presunta;
  • i rappresentanti legali dei chiamati all’eredità e dei legatari;
  • gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
  • gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari.

Dispongono, invece, dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione i chiamati all’eredità che abbiano nominato un curatore per l’eredità giacente e coloro che sono chiamati all’eredità e i legatari, nel caso in cui abbiano rinunciato all’eredità o al legato prima della scadenza per la presentazione stessa.

Oltre alle fattispecie appena citate, sono esonerati coloro che si trovano contemporaneamente nelle seguenti circostanze:

  • eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto; 
  • attivo ereditario con valore non superiore a 100.000 euro; 
  • eredità senza beni immobili o diritti reali immobiliari.

Imposta di successione: aliquote e franchigie

I soggetti che hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione potrebbero anche dover pagare l’imposta di successione, in base alle aliquote e alle franchigie che sono state stabilite dall’art. 2, comma 48, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006.

Il suddetto articolo legislativo prevede le seguenti aliquote per quanto riguarda l’imposta di successione:

  • il 4% della quota che eccede la franchigia di 1 milione di euro, per quanto riguarda i trasferimenti che vengono effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta;
  • il 6% della quota che eccede la franchigia di 100.000 euro, per quanto riguarda i trasferimenti che vengono effettuati in favore di fratelli o sorelle;
  • il 6%, senza l’applicazione di nessuna franchigia, per quanto riguarda i trasferimenti che vengono effettuati in favore di:
    • altri parenti fino al quarto grado;
    • affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • l’8%, senza l’applicazione di nessuna franchigia, per quanto riguarda i trasferimenti che vengono effettuati in favore di tutti gli altri soggetti.

Un’ultima franchigia è quella che prevede il mancato versamento dell’imposta di successione in caso di trasferimenti che vengono effettuati in favore di persone con disabilità gravi, accertate dall’applicazione della Legge 104, di importo pari o inferiore a 1,5 milioni di euro.

Come pagare

Qualora il contribuente debba versare l’imposta di successione, allora dovrà recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che è stato inserito all’interno della dichiarazione di successione entro 60 giorni dal momento in cui gli è stato notificato l’avviso di liquidazione.

Nel momento in cui non viene rispettato questo termine, sono applicate delle sanzioni, oltre al pagamento degli interessi di mora che sono previsti dalla legge.

L’imposta di successione, in particolare, può essere pagata attraverso una delle seguenti modalità:

  • pagamento del 20% entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione e della parte restante, con gli interessi dovuti, in 8 rate trimestrali (12, per importi superiori a 20.000 euro), in caso di importi superiori a 1.000 euro;
  • pagamento dell’intero ammontare dovuto entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione, in caso di importi inferiori a 1.000 euro.