Certificazione SOA: con la pubblicazione della circolare n. 10/E del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per quanto riguarda la qualificazione delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi.

La suddetta circolare dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento ai benefici che sono previsti all’interno degli artt. 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 e alle “condizioni SOA” che sono state introdotte grazie alla pubblicazione dell’art. 10 bis del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022.

Certificazione SOA: ecco quando è necessaria per poter beneficiare dei bonus edilizi

Gli incentivi fiscali di cui abbiamo parlato durante il corso del precedente paragrafo vengono riconosciuti ai soggetti interessati in base alle disposizioni contenute all’interno dell’art. 10 bis della suddetta normativa, e prevedono che:

  • per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, il contribuente può beneficiare degli incentivi fiscali legati al Superbonus 110% e ai bonus edilizi a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese che ha sostenuto:
    • fino al 31 dicembre 2022;
    • negli anni successivi al 2022;
  • per i contratti di appalto o subappalto stipulati nel periodo compreso tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, il contribuente può beneficiare degli incentivi fiscali legati al Superbonus 110% e ai bonus edilizi per le spese che ha sostenuto:
    • fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dalle “condizioni SOA”;
    • tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, in caso di acquisizione da parte delle imprese della certificazione SOA entro il 1° gennaio 2023;
    • a partire dal 1° luglio 2023, nel caso in cui l’acquisizione da parte delle imprese della certificazione SOA sia già avvenuta;
  • per i contratti stipulati stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, il contribuente può beneficiare degli incentivi fiscali legati al Superbonus 110% e ai bonus edilizi per le spese che ha sostenuto:
    • tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, in caso di acquisizione da parte delle imprese della certificazione SOA entro il 1° gennaio 2023;
    • a partire dal 1° luglio 2023, nel caso in cui l’acquisizione da parte delle imprese della certificazione SOA sia già avvenuta;
  • per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2023, il contribuente può beneficiare degli incentivi legati al Superbonus 110% e ai bonus edilizi per le spese che ha sostenuto:
    • a partire dal 1° luglio 2023, nel caso in cui l’acquisizione da parte delle imprese della certificazione SOA sia già avvenuta.

Ambito di applicazione

L’art. 10 bis del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale l’acquisizione delle c.d. “condizioni SOA” per il riconoscimento del diritto di beneficiare delle detrazioni fiscali legate ai bonus edilizi e, in particolare, agli interventi che sono previsti dall’art. 119 (Superbonus) e dell’art. 121, comma 2 (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio.

Il contribuente, nello specifico, potrà decidere se usufruire di uno sconto in fattura in base alle spese sostenute per i suddetti interventi oppure di effettuare la cessione del credito d’imposta a lui spettante.

L’art. 10 bis, in particolare, introduce le “condizioni SOA” per quanto riguarda la fruizione degli incentivi fiscali sopra citati, qualora l’esecuzione degli interventi dia luogo all’esborso di una spesa di importo superiore a 516.000 euro.

A tal proposito, infine, l’art. 2 ter, comma 1, lett. d), n. 3), del decreto legge n. 11 del 2023, dispone che:

“Le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari“.

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