Aiuti di Stato: con la pubblicazione del provvedimento n. 133949 del 19 aprile 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito le istruzioni ai contribuenti per effettuare la regolarizzazione in caso di “dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa”.
Il suddetto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, dà attuazione alle disposizioni che sono contenute all’interno del’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Bilancio 2015) e comunica ai contribuenti la possibilità di adempiere in maniera spontanea nel caso in cui gli sia stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA, anche se beneficiari degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime “de minimis”, dal momento che hanno indicato dei dati non corretti all’interno dei modello Redditi PF, IRAP e 770.
Aiuti di Stato: ecco quali sono i dati che vengono forniti dall’Agenzia delle Entrate e che permettono di regolarizzare gli errori riscontrati
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti le informazioni che riguardano i dati anomali che sono stati forniti da questi ultimi in merito alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura).
A tal proposito le informazioni che vengono fornite dall’Agenzia delle Entrate riguardano i dati che sono stati inseriti all’interno dell’apposito prospetto relativo agli “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi PF, IRAP e 770, che sono state presentate durante il periodo d’imposta 2019.
Nello specifico, i dati che sono contenuti all’interno delle suddette comunicazioni sono i seguenti:
- il codice fiscale e la denominazione/il cognome e il nome del contribuente;
- il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta;
- la data e il protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi PF, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2019;
- i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi PF, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2019, per i quali non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA.
Dove si riceve la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate e come segnalare eventuali informazioni inesatte
Le informazioni che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo vengono messe a disposizione del contribuente dall’Agenzia delle Entrate, la quale trasmetterà i dati mediante l’invio di una comunicazione attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite PEC, al domicilio digitale registrato dal contribuente presso l’apposito elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI- PEC);
- tramite posta ordinaria, qualora la PEC non sia attiva o non sia stata registrata presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
In alternativa, il contribuente avrà la possibilità di consultare la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate e i relativi allegati all’interno della propria area riservata presente nel sito web dell’amministrazione finanziaria.
Il contribuente, in particolare, dovrà autenticarsi mediante l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), per poi accedere al proprio “Cassetto fiscale”, all’interno della sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invio alla compliance“.
Dopodiché, l’utente potrà segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali anomalie per quanto riguarda le informazioni in possesso di quest’ultima, attraverso le stesse modalità con cui l’amministrazione finanziaria gli ha inviato la comunicazione.
Come regolarizzare la mancata registrazione degli aiuti di Stato
La modalità da seguire per beneficiare delle sanzioni ridotte, grazie alla regolarizzazione della mancata registrazione degli aiuti di Stato, sarà diversa a seconda della situazione in cui si trova il contribuente. In particolare:
- nel caso in cui la mancata iscrizione degli aiuti di Stato nei registri RNA, SIAN e SIPA sia dovuta ad un errore di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi”, allora il contribuente può regolarizzare inviando una dichiarazione integrativa con i dati corretti;
- nel caso in cui la mancata iscrizione degli aiuti di Stato nei registri RNA, SIAN e SIPA non sia dovuta ad un errore di compilazione, allora il contribuente può regolarizzare inviando una dichiarazione integrativa e, al contempo, restituendo l’aiuto ricevuto con gli interessi.