Fine del 41 bis sul caso Cospito? Dopo la delibera della Corte Costituzionale sulla vicenda di Alfredo Cospito, che ha accolto terminando il suo sciopero della fame, Base Luna chiama Terra, trasmissione guidata da Lorenzo Capezzuoli Ranchi su Radio Cusano Campus, ha intervistato il professore Salvatore Curreri, docente di Diritto Costituzionale e Pubblico comparato all’Università “Kore” di Enna.

“Verrà rivista la pena di Cospito”

  • Professor Curreri, che cosa comporta la scelta della Consulta?

Comporta la possibilità di rivedere la pena applicata a Cospito. L’anarchico è stato condannato alla pena dell’ergastolo perché ha commesso un reato molto grave, quello di tentata strage, e lo ha commesso due volte, piazzando due ordigni a distanza di mezzora. Siamo quindi in presenza di una recidiva, un tentato reato commesso due volte. In questi casi la norma prevedeva che, proprio a causa dell’aggravante della recidiva, non si potessero applicare le circostanze attenuanti.

  • Attenuanti che però adesso sono state riconsiderate. Quali sono?

Il fatto che, fortunatamente, le bombe non esplosero e quindi, diciamo che non ci fu nessuno che ebbe dei danni o morì a seguito di questo tentativo di strage. In questi casi la norma prevedeva che, essendo il reato tentato due volte – e quindi con la recidiva – non si potessero applicare le attenuanti. E questo in via automatica, senza lasciare discrezionalità al giudice.

  • Quindi Cospito potrebbe avere uno sconto di pena?

La Corte ha detto, sulla scia di una costante tendenza nella giurisprudenza, che questa sorta di automatismo, questa sorta di divieto automatico, per cui non si possono applicare le attenuanti quando c’è una circostanza aggravante, è incostituzionale. Deve essere piuttosto il giudice a rivalutare il caso specifico -nel caso sarà la Corte di assise d’appello di Torino – a valutare se, alla luce del fatto che comunque non è morto nessuno, la pena dell’ergastolo sia effettivamente congrua, proporzionale perché un principio del nostro diritto penale è la proporzionalità fra reato commesso e pena irrogata. Tutto lascia supporre che, venuto meno questo automatismo, probabilmente la corte di appello di Torino vorrà vedere al ribasso la pena ne non applicherà più l’ergastolo.

“Possibile riesame del 41 bis per Cospito”

Quindi Cospito oltre all’ergastolo potrebbe evitare anche il regime detentivo del carcere duro?

. Il 41-bis viene applicato in circostanze e reati particolarmente gravi, tra i quali lo stesso ergastolo: si parla infatti di ergastolo ostativo quando la pena non può essere ridotta o commutata e va eseguita in queste misure così dure. La riduzione di pena potrebbe portare a una revisione del 41-bis. Questa, diciamo, è una possibilità non una conseguenza automatica. Il 41-bis trova la sua motivazione nell’esigenza di impedire al condannato di mettersi in contatto e continuare ad avere rapporti con l’ambiente criminale da cui proveniva, come nei casi dei mafiosi o terroristi per eventualmente continuare o ispirare nuove azioni delittuose. Il fatto che venga meno l’ergastolo potrebbe portare anche una revisione del 41 bis ma non è automatico.