Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18: con la pubblicazione della circolare n. 9/E del 19 aprile 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti in merito alla procedura conciliativa “fuori udienza”, la quale consente ai contribuenti di definire con sanzioni ridotte per un ammontare pari a 1/18 del minimo.
Oltre a questo, inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica anche ciò che riguarda la possibilità di beneficiare di una rateazione in 5 anni per quanto riguarda le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria che hanno ad oggetto atti impositivi.
La suddetta circolare dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 206 a 212, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), riguardante la conciliazione agevolata delle controversie tributarie.
Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18: a quali controversie tributarie può essere applicata?
Il comma 206 dell’articolo legislativo al quale abbiamo fatto riferimento durante il corso del precedente paragrafo prevede l’applicazione della conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18 per quanto riguarda le liti pendenti al 1° gennaio 2023 davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, che hanno ad oggetto atti impositivi.
Successivamente, attraverso la pubblicazione dell’art. 17, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023, sono state apportate le seguenti modifiche:
- è stata estesa la conciliazione agevolata anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023;
- è stato prorogato il termine relativo alla sottoscrizione dell’accordo mediante il quale si perfeziona la conciliazione totale o parziale al 30 settembre 2023.
A quanto ammonta la riduzione delle sanzioni da applicare alle controversie tributarie pendenti?
Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, la conciliazione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona nel momento in cui si verifica la sottoscrizione dell’accordo, il quale permette di formalizzare la volontà sia dell’amministrazione finanziaria che del contribuente.
Per questo motivo, il contribuente avrà il diritto di beneficiare di una riduzione delle sanzioni dovute per le controversie tributarie pendenti.
Ecco, in particolare, che cosa dispone il comma 207 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023:
“In deroga a quanto previsto dall’articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, all’accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori”.
Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18: modalità di pagamento e decadenza
Nell’accordo che viene sottoscritto dal contribuente con l’Agenzia delle Entrate, sono specificati i seguenti elementi:
- le somme dovute;
- i termini di pagamento;
- le modalità di pagamento.
Il comma 208 della suddetta disposizione legislativa prevede la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento obbligatorio delle somme dovute riguardanti la conciliazione agevolata attraverso una delle seguenti modalità:
- per intero;
- in forma rateale, fino a 20 rate di pari importo.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo; mentre, le rate successive devono essere versate “entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata”.
Per quanto riguarda la decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni pari a 1/18 del minimo, il comma 209 prevede che quest’ultima subentri “in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva”.