Bonus edilizi: con la pubblicazione del provvedimento n. 132123 del 18 aprile 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato ai soggetti beneficiari dei bonus edilizi le modalità secondo le quali questi ultimi possono diluire i crediti d’imposta residui, che derivano dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura, in 10 rate annuali.
Il suddetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022.
Attraverso la pubblicazione nello stesso giorno anche di un comunicato stampa all’interno del proprio sito web istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per utilizzare in 10 anni le detrazioni previste riguardanti i crediti d’imposta da bonus edilizi oggetto di cessione e di sconto in fattura.
A tal proposito, dunque, l’AdE ha informato i soggetti beneficiari che le comunicazioni dovranno essere presentate con modalità esclusivamente telematiche a partire dal 2 maggio 2023.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere quali sono le novità e le istruzioni che sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate ai fornitori e ai cessionari che vogliono usufruire della possibilità di diluire in 10 anni i crediti d’imposta non ancora utilizzati.
Bonus edilizi: quali crediti d’imposta possono essere diluiti in 10 anni?
Le novità che sono state introdotte dal suddetto provvedimento pubblicato da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardano, in particolare, i crediti d’imposta relativi alle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura che sono stati comunicati all’amministrazione finanziaria entro il 31 marzo 2023.
Nello specifico, le istruzioni fornite dall’AdE valgono per le detrazioni fiscali relative ai seguenti interventi:
- il Superbonus, disciplinato dall’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020;
- gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, disciplinato dall’art. 119 ter del decreto legge n. 34 del 2020;
- il Sismabonus, disciplinato dall’art. 16, commi da 1 bis a 1 septies, del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, specifica che:
“La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile”.
Nello specifico, dunque, la diluizione in 10 anni dei suddetti crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi può essere effettuata per quanto riguarda la quota residua delle rate dei crediti riferite a:
- gli anni 2022 e seguenti, per quanto riguarda i crediti d’imposta relativi al Superbonus, che derivano dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura che sono state inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022;
- gli anni 2023 e seguenti, per quanto riguarda i crediti d’imposta che derivano dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate:
- nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 31 marzo 2023 relativi al Superbonus;
- fino al 31 marzo 2023, relativi al Sismabonus e al bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Come presentare la comunicazione per la diluizione dei crediti in 10 anni
La comunicazione relativa alla scelta da parte dei fornitori e dei cessionari di usufruire della diluizione in 10 rate annuali di pari importo dovrà essere presentata con modalità esclusivamente telematiche, utilizzando l’apposito servizio online “Piattaforma cessione crediti”, che viene messo a disposizione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata degli utenti.
La suddetta piattaforma informatica, in particolare, sarà utilizzabile dai soggetti interessati a partire dal 2 maggio 2023.
Mentre, a partire dal 3 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate consentirà ai fornitori e ai cessionari di presentare la comunicazione mediante l’ausilio di un intermediario abilitato, munito di un’apposita delega alla consultazione del Cassetto fiscale, che gli deve essere rilasciata dal soggetto titolare dei credito d’imposta.